Discriminazione genitoriale

Oltre alla Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 riguardante la tutela degli interessi dei minori, in ambito più strettamente europeo è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2201/2003(1) relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Tale regolamento, noto come «Bruxelles II bis», pur riferendosi alla Convenzione dell’Aja, prevale su questa e stabilisce che il foro competente per le decisioni in merito alla sottrazione di minori è quello dello Stato di abituale dimora e che i tempi di rientro del minore devono essere rapidissimi (sei settimane). È in ottemperanza a questa norma che i bimbi della dott.ssa Colombo di Milano sono stati prelevati a scuola a sua insaputa. È noto tuttavia che le norme del diritto di famiglia degli ordinamenti giuridici degli Stati europei divergono notevolmente.

La norma § 1626a del Codice civile tedesco, ad esempio, priva i padri dei bambini nati fuori dal matrimonio del diritto di affidamento — la potestà genitoriale — subordinandolo al consenso della madre. Il regolamento Bruxelles II bis, invece di tentare di eliminare le anomalie tra le norme nazionali e procedere ad un’armonizzazione, preferisce realizzare un dispositivo che fa rientrare ogni disputa transnazionale entro i confini dello Stato in cui risiedono le persone fisiche interessate al contenzioso, ovvero entro l’ordinamento giuridico vigente all’interno di tali confini. Quel dispositivo, dunque, nato per rispondere a un bisogno normativo comune, è diventato l’espressione dell’incapacità dell’UE e dei suoi Stati membri di darsi un diritto di famiglia moderno e adeguato alle esigenze dei cittadini europei. L’esempio del Codice civile tedesco è esemplare al riguardo. Per assicurare che i diritti di custodia e di visita previsti in uno Stato siano rispettati negli altri Stati contraenti, di fatto si estendono le anomalie giuridiche di uno Stato europeo (quello tedesco nel caso della potestà genitoriale) agli altri Stati che quelle anomalie non hanno. Con buona pace della Convenzione dell’Aja e del regolamento (CE) n. 2201/2003.

1. La Commissione non considera discriminatoria la norma § 1626a del Codice tedesco, come ha sentenziato la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo?

2. Su quali principi si fonda lo spazio giuridico europeo ?

3. Questi principi possono coesistere con una norma discriminatoria che privilegia un solo genitore?

4. Non ritiene la Commissione che sia nell’interesse dei bambini assicurare loro il diritto alla bigenitorialità?

5. Intende essa modificare il regolamento (CE) n. 2201/2003 per porre rimedio a questa anomalia che, oltre al padre, penalizza anche il minore?

(1)

GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

Risposta data dal commissario Reding a nome della Commissione

Il diritto di famiglia dell’UE concernente la tutela degli interessi dei minori è limitato al regime comune sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni esistenti in un altro Stato membro. Il regolamento CE n. 2201/2003(1) (regolamento Brussels II bis) costituisce il più significativo strumento legislativo dell’UE in questo settore. La concessione del diritto di affidamento e gli accordi per il relativo esercizio non sono gestiti dal diritto comunitario ma da quello nazionale. Ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato sull’Unione europea, l’UE non ha la facoltà di legiferare in questo settore del diritto di famiglia. A norma dell’ articolo 65 del regolamento Brussels II bis la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del regolamento negli Stati membri entro il 1gennaio 2012. Tale azione sarà accompagnata, se necessario, da proposte in ordine a un eventuale adeguamento del regolamento in questione. In tale contesto la Commissione sta progettando di commissionare uno studio sull’applicazione del regolamento e baserà la propria valutazione su una vasta serie di informazioni e fattori rilevanti, inclusi gli elementi emergenti da tali studio.

La Commissione non può esprimersi in merito alla compatibilità con i diritti fondamentali delle leggi degli Stati membri o in merito a questioni che non rientrano nella competenza dell’UE. La legislazione antidiscriminazione dell’UE non copre il caso descritto dall’onorevole parlamentare.

Nello spazio di libertà sicurezza e giustizia i diritti fondamental, le varie prassi e tradizioni giuridiche degli Stati membri vengono rispettati. A tal fine l’UE agevola l’accesso alla giustizia basato sul principio del mutuo riconoscimento di decisioni giudiziarie e extragiudiziarie in materia civile.

In conformità con l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, ogni bambino ha il diritto di mantenere una relazione personale e un contatto diretto su base regolare con entrambi i propri genitori, a meno che ciò sia contrario ai suoi interessi. La Commissione si impegna a garantire il rispetto dei diritti del bambino quale enunciato dalla Carta e conforme alla Convenzione ONU nella misura in cui la questione rientra nell’ambito di competenza del diritto comunitario.

(1) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.