VOLI CHARTER E TUTELA DEI PASSEGGERI

Le
compagnie aeree fanno sempre di più utilizzo di voli charter o “subappaltano”
alcune tratte a compagnie minori, spesso inadeguate a gestire il servizio e che
comunque fanno ricadere eventuali errori sulla compagnia affidataria. Spesso i
passeggeri si trovano a dover cambiare improvvisamente velivolo rispetto a quello
programmato in precedenza, non sempre il personale è preparato in maniera
adeguata a gestire grandi flussi di persone ed emergenza, i bagagli con il
cambio di franchigia rischiano di smarrirsi più facilmente, le date e gli orari
dei voli sono soggetti ad una certa “flessibilità” spesso
giustificata con guasti tecnici o problematiche che non dipendono dalla
compagnia aerea. Questo avviene, tra l’altro, nella maggior parte dei casi nei
voli che collegano città piccole ed aeroporti minori, difficili da raggiungere
e senza alcuna alternativa possibile, lasciando i passeggeri in totale balia
della volontà delle compagnie aeree. Il
problema si complica quando sono
tratte lunghe verso pasi extra-europei.

 

La
Commissione

 

1.    In
che modo regolamenta l’affidamento di tratte aeree da una compagnia all’altra?

2.    Può
chiarire quali normative per la tutela dei passeggeri si applicano a chi
acquista un biglietto per un volo che viene affidato ad una compagnia partner?

3.    Non
ritiene di dovere approfondire nella legislazione il tema della responsabilità
nei casi di affidamento di alcune tratte aeree a compagnie affiliate?


IT

E-002303/2014

Risposta di Siim Kallas

a nome della Commissione

(23.4.2014)

Le compagnie aeree
collaborano in vari modi: alcune creano proprie controllate per servire le
rotte su taluni mercati geografici; alcune prendono in affitto gli aeromobili,
equipaggio incluso, da altre compagnie aeree; altre collaborano mediante
accordi di codeshare; altre ancora
sono organizzate nelle cosiddette alleanze. Tale cooperazione è disciplinata
dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per
la prestazione di servizi aerei nella Comunità (in particolare il capo II
relativo alle condizioni per la licenza di esercizio, compreso
l’articolo 13 sul leasing) e dalle norme del diritto della concorrenza.

 

Questi accordi di cooperazione non dovrebbero
pregiudicare le modalità e il livello di tutela dei passeggeri, stabiliti, ad
esempio, dal regolamento n. 261/2004[1].
Per garantire l’effettiva applicazione del regolamento, gli obblighi da esso
derivanti incombono al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un
aeromobile sia di proprietà, che preso a noleggio o in qualsiasi altra forma.
Detto regolamento prevede inoltre il diritto del vettore aereo operativo di
chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto
applicabile.

 

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n.
2111/2005[2]
(lista nera) i passeggeri devono essere informati riguardo all’identità del
vettore aereo effettivo. Tale informazione chiarisce al tempo stesso ai
passeggeri qual è il vettore aereo responsabile degli obblighi di cui al
regolamento (CE) n. 261/2004.

 



[1]     Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento
(CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

[2]     Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco
comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della
Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo
sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva
2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005).