Vendita prodotti alimentari in rete

Lo sviluppo delle reti telematiche ha incrementato il commercio elettronico. Tra i generi venduti tramite Internet figurano anche prodotti alimentari freschi come carni e insaccati crudi, troppo spesso macellati in locali non autorizzati e sprovvisti dei requisiti igienico – sanitari minimi o conservati in cattivo stato all’interno di impianti di congelazione non idonei e non autorizzati.

La Commissione,

1. è consapevole dei rischi che esso comporta per la salute dei consumatori inconsapevoli?

2. Non ritiene necessario regolamentare la vendita dei prodotti freschi sul web introducendo l’obbligo di una certificazione di filiera?

3. Ha l’intenzione di valutare il fenomeno e di proporre eventuali correttivi miranti a ridurre il rischio connesso al consumo di alimenti non sicuri?

 

Risposta data da Androulla Vassiliou a nome della Commissione

La Commissione ribadisce che le disposizioni della legislazione relativa alla sicurezza alimentare, in particolare i requisiti igienici nel caso dei prodotti freschi, si applicano a tutti i prodotti alimentari indipendentemente dalle modalità d’acquisto o di distribuzione.

La conformità alle regole di sicurezza alimentare dei prodotti alimentari venduti secondo le modalità della vendita a distanza ricadono quindi sotto la responsabilità primaria degli operatori interessati, in applicazione del regolamento (CE) n.178/2002(1).

Onde prevenire il rischio che i consumatori siano indotti in errore all’atto dell’acquisto di prodotti alimentari offerti in vendita mediante una tecnica di comunicazione a distanza, la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, adottata dalla Commissione il 30 gennaio 2008(2) e attualmente in corso di discussione, prevede espressamente all’articolo 15 quali informazioni devono essere fornite all’acquirente prima dell’acquisto e quali devono essergli comunicate all’atto della consegna del prodotto.

 

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(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell’1.2.2002.
(2) COM (2008)40 def.