Unione europea e estradizioni

Il caso del terrorista italiano Battisti, condannato all’ergastolo per 4 omicidi compiuti nel 1978 e 1979, fuggito in Francia con la scusa dell’asilo politico, estradato nel 2004 e datosi alla fuga per rifugiarsi in Brasile, che da anni non decide definitivamente l’estradizione richiesta dall’Italia, è emblematico di una situazione che si trascina svogliatamente tra procedure diverse e che nasconde sostanzialmente la volontà politica di non rispettare le regole e la voglia di far prevalere motivazioni ideologiche che nulla hanno a che fare con il diritto. Quando per ragioni ideologiche si vuole proteggere qualcuno, si trovano tutte le scuse per non accedere alle legittime richieste d’estradizione avanzate anche da governi di stati considerati “di diritto”. Quando in ballo ci sono delitti di terrorismo – ma anche nel caso di delitti comuni- trascinare surrettiziamente le procedure per non giungere alle conclusioni previste dal diritto, ci sembra un malcostume che deve essere sradicato, per non lasciare spazio all’arbitrio e al caos. Considerando le ragioni che uniscono 27 Paesi nell’Unione europea, quali la libertà, la sicurezza e la coesione sociale, e dovendo affrontare problemi nuovi rispetto all’Europa degli 11 o dei 15, 
la Commissione,  

  1. non considera opportuno e necessario un accordo degli Stati per definire una regola comune riguardante il rispetto reciproco delle estradizioni, soprattutto in caso di crimini legati al terrorismo?
  2. Non ritiene utile, in funzione di questa norma, l’intervento dell’Unione attraverso il suo Presidente in carica, nei confronti degli Stati terzi che non rispettassero le richieste d’estradizione provenienti da governi degli Stati membri?
  3. Quale iniziativa intende intraprendere, per dare una risposta a questa questione?

E-2554/10IT

Risposta di Viviane Reding

a nome della Commissione

(27.7.2010)

 

 

L’estradizione tra gli Stati membri dell’UE e i paesi terzi è regolata da trattati bilaterali e multilaterali. Per i paesi europei che non sono membri dell’Unione vale per esempio la convenzione europea di estradizione del 1957, aperta alla ratifica non solo degli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma anche di Stati non europei come il Sud Africa e Israele. Il Brasile non ha ratificato la convenzione.

 

L’Unione ha concluso accordi di assistenza giudiziaria e di estradizione con paesi terzi come gli Stati Uniti d’America, ma non ha mai concluso accordi analoghi con il Brasile, e anche se lo avesse fatto non avrebbe comunque titolo ad intervenire in un caso singolo di estradizione. Spetterebbe in ogni modo allo Stato membro dell’UE richiedente e al paese terzo interessato trattare i singoli casi. La Commissione non ha quindi nessuna competenza per quanto riguarda i casi di estradizione bilaterale tra il Brasile e l’Italia.

 

L’estradizione di Battisti è una questione che devono risolvere il Brasile e l’Italia sulla base del loro trattato bilaterale di estradizione del 17 ottobre 1989.

 

Stando alla recente sentenza della Corte suprema brasiliana, pronunciatasi a favore dell’estradizione, il presidente Lula da Silva dovrebbe decidere definitivamente sulla questione entro la fine del suo mandato.