TUTELA DEI MINORI: MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE TRA GLI STATI MEMBRI

Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Oreste Rossi (EFD), Luigi de Magistris (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Potito Salatto (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Lorenzo Fontana (EFD), Lara Comi (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Marco Scurria (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Antonio Cancian (PPE), Giovanni Collino (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Francesco Enrico Speroni (EFD), Claudio Morganti (EFD), Gabriele Albertini (PPE), Sergio Berlato (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Mario Pirillo (S&D), Salvatore Iacolino (PPE), Gianluca Susta (S&D), Vincenzo Iovine (ALDE), Silvia Costa (S&D), Patrizia Toia (S&D), Barbara Matera (PPE) e Amalia Sartori (PPE)


Nel 2004 una donna italo-belga, residente a Mons, iniziò a notare alcuni comportamenti anormali delle figlie che facevano presumere degli abusi sessuali.


Dopo un’accurata indagine, la donna denunciò il marito per presunti abusi sessuali a danno delle sue figlie e per questi motivi decise di portarle con sé in Italia con l’intento di proteggerle. Ma solo dopo pochi giorni fu arrestata su ordine del Procuratore di Mons con l’imputazione di sottrazione internazionale di minori. Pertanto, confermato tale capo d’imputazione dal Tribunale di Ancona ed accolta l’istanza di rimpatrio, le bambine vennero rimpatriate in Belgio e riaffidate al padre.


Successivamente, la Corte di Cassazione italiana annullò definitivamente la sentenza del Tribunale di Ancona, dichiarando insussistenti gli estremi per la configurazione del reato di sottrazione illecita di minore e contestualmente aprì in Italia un procedimento penale nei confronti del nonno paterno (di nazionalità italiana), tuttora pendente.


A tutt’oggi, però, la sentenza definitiva della Cassazione, che si era pronunciata sulla Convenzione dell’Aia, non è stata mai riconosciuta né eseguita in Belgio impedendo di fatto alla madre di avere contatti con le proprie figlie.


Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere:


1.    Se non risultino violati l’art. 3 del trattato di Lisbona, l’art. 24 della Carta europea dei diritti fondamentali e l’art. 13 della Convenzione dell’Aia;


2.    Se non risulti violata la Decisione quadro 2008/909/GAI, modificata con la Decisione quadro 2009/299/GAI;


3.    Se non risultino violate le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2201/03 del Consiglio;


4.    Le azioni concrete che possono essere intraprese per garantire il diritto della madre a prendersi cura delle proprie figlie?


 



Risposta di Viviane Reding


a nome della Commissione


(20.5.2011)


 


 


Ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti relativi al minore stesso. Inoltre, la Carta stabilisce che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori. La Commissione affronta perciò con estrema serietà i casi di presunto abuso sessuale di minori e di sottrazione internazionale di minore da parte di uno dei genitori.


 


La Commissione controlla attentamente la corretta attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003[1] che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, compresi i casi di sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori. Il regolamento è entrato in vigore il 1° marzo 2005.


 


La decisione quadro 2008/909/GAI[2] del Consiglio copre il trasferimento delle persone condannate tra Stati membri, rafforza i diritti processuali delle persone e favorisce l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle decisioni pronunciate in contumacia. La decisione riguarda solamente le persone condannate.


 


Sulla base delle informazioni fornite dagli onorevoli parlamentari, la Commissione non può verificare se ci sia stata o meno una violazione del diritto dell’UE nel caso in questione. Se fosse possibile ricevere il fascicolo del caso, la Commissione potrebbe analizzarlo e decidere quale sia la maniera più adeguata per procedere.








[1]     Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, GU L 338 del 23.12.2003.



[2]     Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, GU L 327 del 5.12.2008.