TERREMOTO IN EMILIA E ISPEZIONI GEOLOGICHE

Dalle ultime informazioni risulta che tra le cause che hanno acuito le conseguenze del terremoto ci sia da considerare gli effetti delle prospezioni geologiche condotto negli ultimi anni in Emilia dove nel sottosuolo vengono fatte brillare delle cariche alla ricerca di idrocarburi. Si parla del cosiddetto “fracking” che consiste, fondamentalmente, in perforazioni idrauliche le quali una volta arrivate in profondità piegano e corrono parallelamente al terreno; nei buchi creati, vengonone poi immesse ad alta pressione sostanze tra le quali acqua (almeno quattro milioni di litri per pozzo) e CO2. Materiali che finiscono nelle falde sottostanti e che possono creare voragini nel sottosuolo con la conseguenza di influire sull’assetto idro-geologico del luogo. Inoltre risulterebbe si stesse costruendo un deposito sotterraneo per lo stoccaggio di gas della capacità di 3,2 miliardi di metri cubi di gas su un’area di 120 km quadrati (lo spazio occupato da 18.000 campi di calcio!).





la Commissione


 



  1. è a conoscenza del “fracking” e di ciò che stava avvenendo in Emilia per la ricerca di idrocarburi?

  2. può informarci sull’esistenza di normative europee che controllano le ispezioni o le trivellazioni geologiche per la ricerca di gas e petrolio su suolo abitativo? Non dovrebbe esserci un controllo sulle infrastrutture e gli edifici costruiti su terreni adibiti a tali scopi scientifici? Possono essere fatti depositi per lo stoccaggio di gas nel sottosuolo in presenza di luoghi abitati e in zone a rischio sismico?

  3. può assicurarci che siano stati fatti controlli in loco, per quanto riguarda le costruzioni sia ad uso abitativo che lavorativo, secondo le modalità espresse nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 – Suppl. Ordinario n. 27 sulle norme tecniche per le costruzioni?

 


IT


E-005684/2012


Risposta di Günther Oettinger


a nome della Commissione


(17.7.2012)


 


 


1. La Commissione è al corrente in termini generali dei permessi di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi rilasciati negli Stati membri, ma non segue nel particolare le operazioni specifiche condotte nelle singole località o regioni. La Commissione è altresì al corrente del fatto che, per alcune operazioni, si ricorre al fracking.


 


2. Spetta agli Stati membri assicurare — tramite valutazioni, rilascio di permessi e monitoraggio adeguati — che ogni operazione di prospezione, ricerca o sfruttamento di idrocarburi sia conforme ai requisiti previsti dall’ordinamento giuridico dell’UE, comprese, tra l’altro, le disposizioni in materia di protezione delle acque superficiali e sotterranee[1], di valutazioni d’impatto ambientale[2] e di gestione dei rifiuti[3]. Per quanto riguarda le ispezioni, si può fare riferimento, ad esempio, alla normativa dell’UE sulla prevenzione e il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose[4], che si applica in funzione della quantità di sostanze pericolose prodotte, manipolate e/o depositate nello stabilimento.


 


Le disposizioni dell’UE sulla salute e sicurezza dei lavoratori, quali la direttiva 92/91/CE[5], si applicano anche alle operazioni di trivellazione.


 


3. La normativa cui l’onorevole parlamentare rimanda nell’interrogazione è una normativa nazionale italiana, la cui applicazione non compete alla Commissione.


 






[1]     Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000) e direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006).



[2]     Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012).



[3]     Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell’11.4.2006).



[4]     Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997).



[5]     Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (GU L 348 del 28.11.1992).