Sulla creazione di una banca dati per le impronte digitali dei rom in Italia

 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito delle interrogazioni orali B6‑0170/2008, B6‑0451/2008, B6‑0452/2008 e B6‑0453/2008

a norma dell’articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

da Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Janowski Mieczyslaw e Ryszard Czarnecki

a nome del gruppo UEN

sulla creazione di una banca dati per le impronte digitali dei rom in Italia

B6‑0354/2008

Risoluzione del Parlamento europeo sulla creazione di una banca dati per le impronte digitali dei rom in Italia

Il Parlamento europeo,

–       visti gli articoli 3, 6, 7, 29, 149 e 152 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire uguali opportunità a tutti i cittadini,

–       visto l’articolo 13 del trattato CE, contro le discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica,

–       viste le proprie risoluzioni del 28 aprile 2005 sulla situazione dei rom nell’Unione europea, del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell’Unione europea[2] e del 31 gennaio 2008 su una Strategia europea per i rom,

–        visti gli articoli 14, 24 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

–       vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 1989,

–       vista la Strategia europea sui diritti dei minori del 2008,

–        viste le azioni proposte durante il secondo Forum dei minori, tenutosi a Bruxelles il 4 marzo 2008, per combattere l’esclusione sociale e la povertà infantile con particolare attenzione alla situazione dei minori rom,

–        visto l’articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.     considerando che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno più volte denunciato l’emergenza umanitaria in cui versano le comunità nomadi in Europa,

B.      considerando l’alto tasso di analfabetismo, di dispersione scolastica e di disoccupazione,

C.      considerando che le donne delle comunità nomadi vivono in una condizione di forte discriminazione,

D.      considerando che i minori delle comunità nomadi vivono in uno stato di gravissima esclusione sociale,

E.      considerando che occorre un piano d’emergenza per garantire ai minori delle comunità nomadi l’inserimento scolastico e il diritto all’istruzione, alle cure mediche e alle vaccinazioni,

F.      considerando che, per far fronte a tale emergenza, nel 2005 la Banca mondiale ha promosso il  Decennio per l’integrazione dei rom e il Fondo per l’istruzione dei rom,

G.      considerando che l’istruzione è uno strumento fondamentale per combattere l’esclusione sociale, lo sfruttamento e la criminalità,

H.      considerando che anche nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013 la Commissione europea incoraggia gli Stati membri a continuare a utilizzare i Fondi strutturali, in particolare il FSE, per promuovere l’integrazione dei rom, come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2007,

I.       considerando che la Commissione e il Parlamento europeo hanno più volte sollecitato gli Stati membri a risolvere il fenomeno delle baraccopoli e dei campi abusivi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza,

K.      considerando che la sua risoluzione del 2008 su una strategia europea per i rom esorta esplicitamente la Commissione a creare una mappa di tutte le situazioni di crisi a livello europeo, misurando e valutando queste aree all’interno dell’Unione europea dove tali comunità sono più colpite dalla povertà e dall’esclusione sociale,

L.      considerando che nella Strategia europea sui diritti dei minori si invitano gli Stati membri a combattere lo sfruttamento dei minori rom e a garantire a tutti i minori, indipendentemente dal sesso, dall’origine etnica e dalla nazionalità, il diritto alla registrazione alla nascita e all’identità, come riconoscimento giuridico per proteggere il bambino contro ogni forma di sfruttamento come la tratta dei minori, il traffico di organi, l’adozione illegale, le false dichiarazioni relative all’età in vista di matrimoni precoci o forzati, lo sfruttamento sessuale e il lavoro nero minorile,

M.     considerando che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, nell’ambito del Memorandum redatto in seguito alla visita in Italia del 19 e 20 giugno scorsi, ha sottolineato il problema della mancanza  di documenti d’identità,

N.      considerando che, all’interno delle comunità nomadi, sono stati riscontrati gravi casi di sfruttamento dei minori ai fini dell’accattonaggio, della prostituzione forzata e di altri reati,

O.      considerando che, in moltissimi casi, non è possibile procedere all’identificazione dei minori a causa del loro stato di abbandono, per il mancato riconoscimento da parte degli stessi familiari o quando sussistono ragionevoli dubbi circa la paternità,

P.      considerando che le autorità preposte all’interno degli Stati membri hanno il diritto di procedere, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, all’identificazione di qualsiasi cittadino dell’UE o di un paese terzo che si trovi sul territorio nazionale,

Q.      considerando che la legge italiana dal 2003 ha riconosciuto lo sfruttamento sistematico dei minori nell’attività di accattonaggio come riduzione o mantenimento in schiavitù,

R.      considerando che nel febbraio 2007 la Corte di Cassazione italiana ha ribadito, infatti, che i minori utilizzati nell’attività di accattonaggio sono da paragonarsi a veri e propri schiavi, in quanto privati di diritti elementari come quello allo studio e all’educazione, ma anche e soprattutto della dignità personale,

S.      considerando che nel maggio 2007 il ministero dell’Interno italiano ha stipulato i “patti per la sicurezza” con le maggiori città italiane (tra cui Roma, Milano, Napoli, Genova) per affrontare anche il problema dei campi abusivi e nell’ottobre 2007 ha presentato il pacchetto sicurezza, che tra le altre cose prevedeva pene più severe per chi costringe i minori all’accattonaggio,

T.      considerando che il governo italiano, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008 (Ord. n.3676), ha adottato disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi,

U.      considerando che tutti i provvedimenti di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubblica, sono di esclusiva competenza degli Stati membri,

V.      considerando che l’ordinanza, date le condizioni di grave allarme sociale, ha un carattere d’urgenza e provvisorietà, con un limite temporale stabilito al maggio 2009,

W.     considerando che, nello spirito della massima collaborazione con le Istituzioni comunitarie, entro la fine di luglio il governo italiano invierà all’Unione europea un rapporto sull’attuazione dell’ordinanza,

X.      considerando che tutti gli interventi previsti dall’ordinanza saranno seguiti e coordinati dalla Croce Rossa italiana,

Y.      considerando che lo scopo dell’ordinanza è quello di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, anche per porre fine a traffici illeciti e sfruttamento soprattutto a danno dei minori,

Z.      considerando che il primo obiettivo dell’ordinanza è quello di attivare un censimento affinché siano garantiti innanzitutto ai minori il diritto alla salute, all’inclusione sociale e all’inserimento scolastico,

AA.   considerando che tale ordinanza, come stabilito dalla legge, prevede rilievi segnaletici (descrittivi, fotografici e, in ultima istanza, dattiloscopici) solo al fine dell’identificazione per coloro che non sono in grado di dimostrare la propria loro identità o si rifiutano di fornire le generalità, e che dunque non è previsto nessun obbligo generalizzato,

AB.   considerando che l’accertamento dell’identità dei minori è severamente regolato dalle leggi italiane e previsto, nel superiore interesse del bambino, per tutti i minori rinvenuti in situazioni di abbandono,

AC.   considerando che nell’ordinanza non vi è riferimento alcuno a gruppi etnici, ma si parla di insediamenti di comunità nomadi,

AD.   considerando che non è prevista alcuna banca dati specifica, né tanto meno una banca dati per le impronte digitali dei rom,

AE.   considerando che la correttezza e la riservatezza nel trattamento dei dati personali sono le stesse previste per tutti i cittadini, in conformità con le norme nazionali ed internazionali a tutela della privacy,

1.       invita gli Stati membri ad attuare con urgenza le politiche di integrazione e di scolarizzazione;

2.       invita l’Italia a continuare il suo impegno per affrontare l’emergenza sociale ed umanitaria e per assicurare il ripristino delle condizioni di legalità, sostenendo politiche per la lotta al lavoro nero minorile, allo sfruttamento dei minori e della prostituzione;

3.       invita inoltre l’Italia ad applicare i provvedimenti relativi al censimento della comunità nomadi nel rispetto delle direttive comunitarie e della Convenzione dei diritti dell’uomo, come previsto nell’ordinanza del governo italiano n. 3676 del 30 maggio 2008;

4.       invita, infine, l’Italia a coinvolgere tutti i soggetti interessati al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella suddetta ordinanza, affinché sia garantita la massima trasparenza e la massima collaborazione con tutte le Istituzioni e i soggetti interessati come la magistratura, in particolare quella minorile, le associazioni rappresentative delle comunità nomadi, gli Enti locali, le istituzioni e le organizzazioni internazionali come l’UNICEF e l’ACNUR;

5.       incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati Membri, al Segretario generale del Consiglio d’Europa, al Commissario per i Diritti umani del Consiglio d’Europa e all’ UNICEF.