STRAGE DI OCHE NELL’AEROPORTO DI AMSTERDAM

Dopo una feroce battaglia
giudiziaria sollevata da un gruppo animalista olandese, un tribunale dei Paesi
Bassi ha autorizzato l’Autorità aeroportuale di Amsterdam a sterminare con gas
tossici delle oche, oltre 10 000, che dimorano nei pressi dell’aeroporto
di Schipol. Già l’estate scorsa le autorità avevano sterminato 5 000 oche,
con il risultato di diminuire del 90% le collisioni tra uccelli ed aerei;
tuttavia, l’uccisione di 15 000 animali in totale potrebbe portare a gravi
scompensi nella fauna e nella flora dei Paesi Bassi, oltre a rappresentare una
vera e propria barbarie ed una violazione della tutela degli animali.

Si chiede alla Commissione:

1.    Non
ritiene che lo sterminio di 10 000 animali vada contro le norme europee
sulla tutela della fauna?

2.    Non
ritiene perciò che l’aeroporto di Schipol debba dotarsi di moderne tecnologie,
come avviene in numerosi altri aeroporti internazionali, come sistemi radar
appositi che rilevino la presenza di stormi di uccelli o strumenti sonori che
allontanino i volatili, oppure che si debba prevedere la modifica delle colture
intorno allo scalo, che farebbe migrare pacificamente gli uccelli, come
avvenuto nel caso dell’aeroporto londinese di Heathrow?


IT

E-005912/2013

Risposta
di Janez Potočnik

a nome
della Commissione

(12.7.2013)

 

1.    La Commissione è al
corrente della decisione di un tribunale dei Paesi Bassi[1]
che consente l’abbattimento di oche in un raggio fino a 20 km intorno alla
zona aeroportuale di Schiphol. A norma della direttiva Uccelli[2] nei Paesi Bassi
quattro specie di oche (Anse anser, A. albifrons, A. flavirostris e Branta
Canadensis)
possono essere oggetto di atti di caccia. In deroga alle disposizioni generali in materia di caccia (articolo
7) ed al divieto di utilizzare metodi di uccisione non selettiva (articolo 8),
l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), consente in circostanze ben precise la
cattura e l’uccisione di uccelli nell’interesse della sicurezza aerea.

 

2.    Esistono diverse
tecniche per scoraggiare gli uccelli del posarsi in prossimità di aree
aeroportuali, ma è primariamente compito delle autorità (giudiziarie) nazionali
verificare se sussistano o meno le condizioni per l’applicazione dell’articolo
9 della direttiva Uccelli, compresa l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti.
La Commissione
non vede alcun motivo per non condividere le conclusioni raggiunte dal
tribunale dei Paesi Bassi in merito all’assenza di misure alternative che
potessero, nel breve termine, condurre all’auspicata riduzione del numero di
volatili.

 

 



[1]     Sentenza (provvedimenti provvisori) del
31/5/2013 nei casi AWB 13/2457 e 13/2473

[2]     Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici