STATUS AEO PER LA SEMPLIFICAZIONE DOGANALE

Con riferimento alla risposta data da Algirdas Semeta a nome della Commissione all’interrogazione n. E-004279/2011, rilevo che, contrariamente a quanto affermato al punto 2 della risposta, in Stati come l’Italia non vi sono sostanziali differenze – quanto a minori controlli doganali – tra soggetti certificati AEOS o AEOF e soggetti non certificati.  La predetta conclusione è avvalorata dalle risultanze emerse presso gli operatori del settore, nonché da specialisti in diritto doganale e in commercio internazionale da me interpellati e trova ulteriore conferma nel testo  della Circolare dell’Agenzia delle Dogane italiane n. 36/D del 28 dicembre 2007 che, al paragrafo 4.4 (pag. 39), stabilisce una graduatoria di affidabilità doganale suddivisa in due livelli: affidabilità “A” , a cui dovrebbero corrispondere  riduzioni di controllo dal 10% al 50%, e affidabilità “AA”, a cui dovrebbero corrispondere riduzioni di controllo dal 51% al 90%.  All’atto del rilascio del certificato AEOS o AEOF, gli operatori che ottengono un “rating” pari ad “A” (la stragrande maggioranza) non si ritrovano, di fatto, a godere di alcun beneficio in termini di riduzione dei controlli doganali, rispetto ad un soggetto non certificato AEO. Ciò anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Dogane non comunica all’operatore la percentuale di riduzione dei controlli doganali. Tale situazione determina, a mio parere, uno svantaggio competitivo (e quindi un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato interno) per le imprese italiane che, pur essendo certificate AEO, non godono dei medesimi benefici accordati alle imprese AEO operanti in altri Stati membri, andando così ad accentuare la prassi ormai diffusa tra gli operatori italiani – soprattutto del Nord –  di sdoganare la merce presso dogane di altri Stati membri, con effetti estremamente negativi per l’economia nazionale. Ad aggravare la situazione concorre poi la recente Circolare n. 41/D del 30.12.2011 (recante modifiche alla Circolare 36/D del 2007) dell’Agenzia delle Dogane che sottopone a requisiti soggettivi ancora più stringenti gli esponenti delle imprese richiedenti lo status di AEO. La Commissione:


1)  quale opinione esprime in ordine alla legittimità della “graduatoria” introdotta con i due livelli di rating di cui al paragrafo 4.4. della Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 36/D del 28 dicembre 2007? 2) Non ritiene tale graduatoria incompatibile con la normativa comunitaria che non opera alcuna classificazione di merito tra gli operatori AEO? 3) Non ritiene la prassi dell’Agenzia delle Dogane di non informare gli operatori certificati AEO della percentuale di riduzione dei controlli, incompatibile con la normativa comunitaria?


4)  Se i predetti approcci dell’Agenzia delle Dogane non fossero penalizzanti per gli operatori italiani, come spiegherebbe la loro scelta di usufruire di dogane di altri Stati membri (Germania e Olanda di preferenza) per merci che poi vengono immediatamente trasferite in Italia?


 




E-002271/2012


Risposta di Algirdas Šemeta


a nome della Commissione


(13.4.2012)


 


 


 


1. e 2. Come giustamente osservato dall’onorevole parlamentare, l’articolo 14ter, paragrafo 4, delle DAC (regolamento (CEE) n. 2454/93) dispone che “Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori”. L’articolo fissa l’obbligo di ridurre i controlli per un AEO, ma non spiega in che modo e in quale misura i controlli dovrebbero essere ridotti. Le autorità doganali applicano tecniche di analisi del rischio a tutti gli operatori economici. Per i soggetti certificati AEO, il principio generale è che essi sono considerati meno rischiosi di altri operatori. La metodologia italiana si basa sul profilo di rischio specifico di operatori economici autorizzati e classifica questi ultimi in livelli che sono oggetto di minori controlli rispetto alla media. Pertanto, il fatto che qualsiasi controllo doganale dovrebbe essere basato sul rischio e che i soggetti AEO dovrebbero essere soggetti a un minor numero di controlli, è in linea con l’impostazione generale dell’UE.


 


3. Non esiste un obbligo giuridico di informare gli operatori economici sul loro profilo di rischio e in quale misura i controlli sono ridotti. Al contrario, poiché si tratta normalmente di informazioni sensibili che possono essere utilizzate impropriamente, le autorità doganali di norma non le forniscono.


 


4. Nell’UE le decisioni logistiche degli operatori economici sono interessate da un’ampia gamma di fattori, che riflette i vantaggi del mercato interno. La Commissione non dispone di informazioni secondo le quali gli operatori economici decidono di avvalersi delle dogane in particolari Stati membri sulla base della considerazione del loro status di operatore economico autorizzato (AEO). Nel monitorare l’attuazione del regime AEO, la Commissione prenderà in considerazione la pertinenza della questione.