SOSTANZE PERICOLOSE PER CALZATURE D’IMPORTAZIONE

Da
un’indagine effettuata nel 2010 dall’ “Associazione Tessile e Salute” su
calzature di importazione in pelle o cuoio è risultato che il 50 per cento di
queste contenesse Cromo VI, agente sicuramente cancerogeno. Dall’analisi e
dagli studi condotti dall’Associazione sull’intero territorio nazionale nel
corso degli ultimi, emerge che circa il 7/8 per cento delle patologie
dermatologiche sono dovute a prodotti tessili e calzature importati.

 

La Commissione

 

1.
è consapevole delle reazioni allergiche procurate dalle sostanze chimiche usate
e rese evidenti dall’indagine  e dagli
studi effettuati dall’Associazione in questione?

2.
Quali iniziative intende intraprendere per tutelare la salute dei consumatori e
per realizzare un’informazione trasparente in ordine alla sicurezza del
prodotto importato e della sua funzionalità?

3. Non crede che per informare ed educare il
consumatore l’introduzione obbligatoria del marchio d’origine potrebbe svolgere
una funzione positiva?

IT

E-002250/2013

Risposta di Tonio Borg

a nome della Commissione

(17.4.2013)  

 

 

La Commissione ha ricevuto dalle autorità degli Stati membri preposte alla vigilanza
del mercato e alle dogane delle notifiche per il tramite del sistema di allarme
rapido RAPEX relativo ai prodotti di consumo diversi dagli alimenti[1]
sul tenore di cromo (VI) di certe calzature e di certi indumenti. L’indagine
dell’Associazione tessili e salute menzionata dall’onorevole deputata non è
però a conoscenza della Commissione.

 

Attualmente non esistono valori limite
europei, ma vi sono certi valori limite nazionali o standard per la presenza di
questa sostanza chimica nei tessuti e nelle calzature. Far rispettare tali
limiti rientra nelle responsabilità delle autorità summenzionate. Esse
intervengono in relazione ai prodotti non conformi identificati sul mercato al
fine di proteggere la salute dei consumatori e tali informazioni sono quindi
condivise per il tramite del sistema RAPEX con le autorità degli altri paesi al
fine di assicurare un appropriato follow-up.

 

Una proposta di restrizione unionale della
commercializzazione di articoli in pelle contenenti cromo (VI) al di sopra del
limite piuttosto basso di 3 mg/kg[2] è stata
presentata nel gennaio 2012 dalle autorità danesi sulla base del regolamento REACH[3].
I pareri dei comitati scientifici dell’ECHA[4] sono
stati recentemente adottati e verranno fra breve inviati alla Commissione
europea per una decisione definitiva.

 

La Commissione ha proposto il rafforzamento delle regole in tema di tracciabilità
per tutti i prodotti di consumo, compresa l’indicazione d’origine, nel suo
pacchetto “Sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato” adottato
il 13 febbraio 2013. Ciò dovrebbe contribuire a migliorare la sorveglianza
della sicurezza dei prodotti nell’interesse dei consumatori nell’UE.

 



[1]     http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

[2]     http://www.echa.europa.eu/web/guest/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance/413/search/+/term

[3]     Regolamento
(CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[4]     Agenzia
europea per le sostanze chimiche