SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DEPOSITO DEI MATERIALI RADIOATTIVI

Il definitivo smantellamento della centrale elettronucleare di Caorso, nei pressi di Piacenza, ha comportato una serie di misure durate anni. Ora è stato completata la decontaminazione di oltre 6.500 tonnellate di materiali metallici relativi al ciclo tematico dell’edificio della turbina ed è stata realizzata la stazione gestione materiali, che servirà per il prossimo smantellamento e per la decontaminazione dell’edifico che ospita il reattore. Un problema cruciale, tuttavia, è rappresentato dalla realizzazione di depositi per i materiali radioattivi, compresi quelli ospedalieri o di altra origine. Risulta evidente che non bastano i “no” al nucleare per liberarsi una volta per tutte dalle scorie. Occorrono depositi che garantiscano sicurezza in luoghi idonei e isolati.

la Commissione

 

  1. segue gli smantellamenti delle centrali nucleari?
  2. collabora con gli Stati membri per garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini?
  3. esistono depositi ad hoc per il materiale radioattivo negli Stati che hanno in funzione o che smantellano centrali?

quali sono le caratteristiche essenziali dei depositi per assicurare il massimo possibile della sicurezza?

E-006756/2012

Risposta di Günther Oettinger

a nome della Commissione

(16.8.2012)

 

 

1. La disattivazione degli impianti
nucleari, compresa la gestione dei rifiuti radioattivi che ne derivano, è di
competenza nazionale[1].
Il ruolo della Commissione nella disattivazione è la verifica dell’osservanza
della normativa UE da parte degli Stati membri.

 

2-4.
Spetta agli Stati membri, ai sensi dell’articolo 37 del trattato Euratom e
della raccomandazione 635/2010/Euratom della Commissione sull’applicazione del
suddetto articolo[2],
fornire alla Commissione i dati di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento
di rifiuti radioattivi al fine di determinare se tale progetto sia suscettibile
di provocare una contaminazione delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un
altro Stato membro. La
Commissione è tenuta a esprimere il suo parere in merito
previa consultazione di un gruppo di esperti.

 

Inoltre la direttiva 2011/70/Euratom del
Consiglio, che disciplina i rifiuti radioattivi derivanti dall’esercizio e
dalla disattivazione delle centrali nucleari nonché da attività sanitarie,
industriali, agricole e di ricerca, garantisce che gli Stati membri adottino
adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza
nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di
proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti.

 

La direttiva, in particolare l’articolo
7, paragrafo 3, precisa gli obblighi relativi alla dimostrazione della sicurezza
di tutte le attività di gestione dei rifiuti radioattivi e dei relativi
impianti, anche quelli di stoccaggio e di smaltimento. I rifiuti radioattivi
sono gestiti in sicurezza, anche nel lungo periodo con caratteristiche di
sicurezza passiva.

 

Per informazioni
sui depositi esistenti negli Stati membri,
la Commissione rinvia l’onorevole parlamentare
alla risposta data all’interrogazione E-003434/12 di H-P. Martin.



[1]     Secondo
la normativa dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2009/71/Euratom
del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del
2.7.2009) e la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199
del 2.8.2011).

[2]     GU L 279 del 23.10.2010.