RYANAIR E CONCORRENZA

Pare
siano imminenti le scadenze dei contratti di « co-marketing »
stipulati in Italia  con il vettore
Ryanair da parte di vari soggetti istituzionali e privati. Il loro rinnovo,
tuttavia, dovrebbe tener conto di una serie di norme introdotte con il decreto
legge 23 dicembre 2013 n. 145 per ovviare agli inconvenienti denunciati da più
parti, che favorirebbero  Ryanair, il
vettore irlandese che, tra l’altro, evaderebbe 
contributi fiscali per milioni di euro, avendo assunto a Dublino,
anziché in Italia, i suoi 650 dipendenti che però lavorano in Lombardia. Questa
anomala situazione ha prodotto risultati abbastanza devastanti sul piano della
libera concorrenza, perché è evidente che non versare al fisco italiano somme
ingenti, favorisce il vettore irlandese nei confronti dei concorrenti vettori
italiani. Se è vero che l’UE non ha competenza per intervenire nei singoli casi
relativi a questioni di previdenza sociale ed evasione fiscale, è altrettanto
vero che questi casi contribuiscono a falsare la concorrenza, settore che è di
competenza dell’Unione.

 

 La Commissione

 

1.    che
certamente conosce la situazione ed i comportamenti della compagnia irlandese,
condivide questa interpretazione relativa alla concorrenza?

2.    Ritiene
che le misure prese dal governo italiano con l’introduzione del succitato
decreto legge possa contribuire a regolarizzare i rapporti tra Ryanair e
svariati soggetti istituzionali e privati e sottoporli a norme valide per tutti
vettori che operano in Italia?

Quali iniziative intende proporre per evitare che i
metodi  anomali del vettore irlandese continuino
ad essere praticati in questo o in quell’altro Paese dell’Unione, a scapito dei
vettori nazionali?

IT

E-000961/2014

Risposta
di Joaquín Almunia

a
nome della Commissione

(25.3.2014)

 

La Commissione prende atto delle preoccupazioni
espresse in merito alle presunte pratiche fiscali di Ryanair sul mercato
italiano.

 

La Commissione è competente ad agire quando le
misure adottate da uno Stato membro configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 1, del TFUE. Allo stadio attuale, la Commissione non è al
corrente di alcun aiuto di Stato derivante da agevolazioni fiscali o da
incentivi offerti a Ryanair in Italia.

 

A
quanto risulta alla Commissione, il decreto legge italiano n. 145 del 23
dicembre 2013 dispone che i gestori aeroportuali che intendono concedere
finanziamenti a vettori aerei per l’avviamento di nuove rotte aeree in partenza
da dai rispettivi aeroporti debbano avviare a tal fine procedure di gara competitive.
La Commissione
ritiene che l’obbligo di concedere qualsiasi tipo di sostegno pubblico alle
compagnie aeree mediante procedure di gara sia il modo migliore per assicurare
un trattamento non discriminatorio e garantire che gli aiuti per l’attivazione
di nuove rotte aeree siano ridotti al minimo, al fine di preservare una
concorrenza leale tra vettori aerei.

 

La Commissione sta attualmente svolgendo un’indagine
su diversi casi relativi ad accordi conclusi da Ryanair con aeroporti pubblici
in Italia e in altri Stati membri dell’UE. La Commissione intende
portare a termine queste indagini nei prossimi mesi sulla base delle nuove
norme applicabili in materia di aiuti di Stato a favore di aeroporti e di
compagnie aeree, che apportano chiarezza e trasparenza al settore, anche per
quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno di finanziamenti
concessi dagli aeroporti alle compagnie aeree per l’apertura di nuove rotte.