RUOTE DI RICAMBIO OMOLOGATE E MONOPOLIO

Esiste
nel mio Paese un’azienda che è l’unico produttore al mondo di ruote di ricambio
omologate (cerchioni in lega) ai sensi del Regolamento n. 124/2006 della
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Tali ruote sono
un’esatta riproduzione delle ruote originali prodotte dalle case
automobilistiche compresi gli elementi formali e cioè il modello. Esse pertanto
sono destinate a sostituire le ruote originali durante l’utilizzo del veicolo,
dunque con finalità di ricambio degli originali, e sono soggette alle procedure
di omologazione di cui al sopra citato Regolamento 124/2006. L’azienda produce
ruote di ricambio omologate di ben 34 marchi di Case automobilistiche,
svincolando i consumatori dalla scelta obbligata del ricambio del costruttore
del veicolo, che verrebbe a trovarsi altrimenti in posizione di monopolio sul
mercato dei cerchioni. Questi infatti sono per i consumatori gli unici pezzi di
ricambio omologati in concorrenza alle ruote prodotte dalla casa costruttrice
dell’autoveicolo, con un risparmio per i consumatori stessi che s’aggira
attorno al 70%. Ciò nonostante, o forse proprio per questo, le Case
automobilistiche hanno promosso innumerevoli azioni giudiziarie e
stragiudiziali nei confronti dell’azienda e dei suoi clienti (grossisti, distributori,
ecc.), tutte volte ad escluderla dal mercato. In più esse invocano a sostegno
delle loro pretese, l’esercizio di diritti di privativa,  inefficaci se si tiene conto della repair clause prevista dall’art. 110 del
Regolamento (CE) n. 6/2002, già prevista tra l’altro, dalla direttiva 98/71/CE.

 

La
Commissione

 

1.
è al corrente di questo conflitto commerciale?

2.
E’ esatto che la normativa comunitaria di cui all’art. 110 del Regolamento (CE)
n.6/2002 non distingua (e quindi non faccia eccezioni con riguardo ai cerchioni
omologati) tra  componenti che  debbano essere considerati come pezzi di
ricambio finalizzati alla riparazione dei veicoli?

3.
Non conviene che la liberalizzazione del mercato after sale nel settore automobilistico è stata voluta dal
legislatore comunitario che ha fornito una ampia e precisa definizione di pezzo
di ricambio (cfr. art.1 par. h) del Regolamento 461/2010) all’interno della
quale rientrano pertanto anche le ruote omologate?

4. Non crede che tale incertezza interpretativa
penalizzi i consumatori europei e favorisca il monopolio?

IT

E-001640/2013

Risposta di Michel Barnier

a nome della Commissione

(15.4.2013)

 

 

1. La Commissione è a
conoscenza della controversia cui fa riferimento l’onorevole parlamentare.

 

2. Il regolamento (CE) n. 6/2002 del
Consiglio su disegni e modelli comunitari[1] non
definisce quali prodotti debbano essere considerati una componente di un
prodotto complesso utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del
medesimo (pezzi di ricambio).

 

3. Il
regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione[2] riguarda
l’applicazione delle norme dell’UE sugli accordi anticoncorrenziali a talune
categorie di accordi verticali nel settore automobilistico. Conformemente alla
definizione di cui all’articolo 1, se i cerchioni vengono incorporati o
montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, possono
essere considerati pezzi di ricambio ai fini dell’applicazione del
regolamento (UE) n. 461/2010. Tuttavia questa definizione non è
vincolante per l’interpretazione della normativa UE in materia di
proprietà industriale.

 

4. Poiché non
vi è stato accordo tra gli Stati membri, la piena liberalizzazione del
mercato secondario dei pezzi di ricambio dell’UE nell’ambito della
direttiva 98/71/CE non è stata conseguita. Da allora la Commissione ha
presentato tre proposte legislative al fine di armonizzare pienamente e
completare il mercato interno in questo settore e resta vigile riguardo a
qualsiasi cambiamento nelle condizioni di mercato che possa indurla a
riprendere i negoziati sulla liberalizzazione della protezione dei disegni e
dei modelli dei pezzi di ricambio destinati a ripristinare l’aspetto di
prodotti complessi come gli autoveicoli. Tuttavia l’adozione di tale normativa
è di competenza del Consiglio e del Parlamento europeo. Inoltre, come ha
sottolineato nella comunicazione[3], la Commissione si è
impegnata a sostenere la competitività e la sostenibilità del settore.



[1]     GU L 3
del 5.1.2002, pag. 1.

[2]     GU L 129
del 28.5.2010, pag. 52.

[3]     CARS
2020: piano d’azione per un’industria automobilistica competitiva e sostenibile
in Europa.