RIESAME DEL TPA (TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO)

Il Comitato del Codice doganale ha deciso recentemente di respingere la richiesta del ministero delle Politiche agricole e forestali italiane di riesaminare le condizioni economiche del regime di importazione temporanea del concentrato di pomodoro dalla Cina. La richiesta tendeva a bloccare le importazioni di concentrato cinese, che è importato senza pagamento di dazio da alcune industrie italiane e che è riesportato verso paesi terzi dopo essere stato diluito sul territorio italiano. Il regime TPA, detto di temporanea importazione, sembra fatto apposta per eludere legalmente il dazio o per pagarne uno inferiore. A parte i problemi sollevati nella mia interrogazione E-003463/2011, che pure devono trovare una soluzione, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:


1.    quali sono le ragioni che hanno convinto il Comitato del Codice doganale a respingere la richiesta italiana?


2.    Quali misure intende eventualmente suggerire la Commissione per evitare che questa temporanea importazione si risolva nell’elusione o nella riduzione del dazio?


3.    Il semilavorato cinese, perfezionato attivamente con la diluizione (con l’aggiunta d’acqua?), rientra tra quei prodotti ortofrutticoli che vengono lavorati sfruttando i prigionieri dei Laogai?


 


E-004921/2011


Risposta di Algirdas Šemeta


a nome della Commissione


(8.7.2011)


 


 


1. Il comitato del codice doganale ha rigettato la richiesta italiana poiché le condizioni economiche sono considerate soddisfatte conformemente all’articolo 539, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[1]. In altre parole, le disposizioni doganali in vigore non consentono di bloccare le importazioni di concentrato di pomodoro cinese.


 


2. Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato senza il pagamento di dazi all’importazione, a condizione che il concentrato di pomodoro sia esportato nuovamente sotto forma di prodotti trasformati. I dazi all’importazione sono dovuti qualora il concentrato di pomodoro sia posto in vendita sul mercato dell’Unione europea.


 


3. La Commissione non è a conoscenza di informazioni secondo cui i prodotti semilavorati cinesi sarebbero realizzati sfruttando i prigionieri dei Laogai.


 


 








[1]     Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993).