RICONOSCIMENTO DI ALCUNI PRODOTTI AGRICOLI

Interrogazione
con richiesta di risposta scritta E-013083/2013

alla
Commissione

Articolo 117 del regolamento

Lara Comi (PPE), Clemente Mastella (PPE),
Magdi Cristiano Allam (EFD), Aldo Patriciello (PPE), Luigi Ciriaco De Mita
(PPE), Susy De Martini (ECR), Mara Bizzotto (EFD), Erminia Mazzoni (PPE),
Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Paolo
Bartolozzi (PPE), Alfredo Pallone (PPE) e Cristiana Muscardini (ECR)

Al regno dei funghi (fungi
nella classificazione di Linneo) appartengono molti organismi, solo alcuni dei
quali sono commestibili. La comunicazione della Commissione europea pubblicata,
ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica e alla tariffa doganale comune, rinvenibile sulla G.U. L 256 del 7
settembre 1987, ne cita solo cinque specie (Cantharellus
cibarius Fries
, Cantharellus friesii
Quélet
, Clitocybe aurantiaca, Craterellus cornucopioides e Boletus edulis).

Considerando che già al momento della pubblicazione di questo
elenco la legislazione di alcuni paesi membri, tra cui l’Italia, riconosceva la
possibilità che altre specie fungine potessero essere coltivate benché in forma
sperimentale, e considerando che la Commissione, in altri contesti, tende a
promuovere l’innovazione scientifica e tecnologica, si chiede quanto segue:

1.    ritiene
la Commissione
che tale elenco debba essere aggiornato, in particolare per prendere in
considerazione quelle colture sperimentali che hanno preso piede negli ultimi
trenta anni circa?

2.    poiché
tale elenco è alla base dell’ambito di applicazione della politica agricola comune,
non ritiene la Commissione
che tale limite possa essere discriminante, ad esempio nei confronti dei
coltivatori di tartufi?

3.    ritiene
la Commissione
che si debbano individuare delle misure per stimolare e proteggere
l’innovazione e la ricerca in agricoltura come in tutti gli altri comparti? In
caso affermativo, quali?

 

IT
E-013083/2013
Risposta di Dacian Cioloş

a nome della Commissione

(27.1.2014)

 

 

Le domande di modifica della
nomenclatura combinata (NC) devono essere inoltrate in base al codice di
condotta per la gestione della nomenclatura combinata
[1] e saranno esaminate secondo le
procedure ivi descritte.

 

Per
quanto riguarda l’attuazione della Politica agricola comune, non vi è alcuna
discriminazione fra tartufi ed altre varietà di funghi selvatici, in quanto i funghi
selvatici non fruiscono di alcun sostegno nell’ambito del regime ortofrutticolo.

 

La Commissione è del parere che, per affrontare
le crescenti sfide del settore agricolo e forestale, sia di fondamentale
importanza far progredire la ricerca e l’innovazione a livello dell’UE. È in
questo contesto che la Commissione
ha dato vita al partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità
dell’agricoltura” (PEI AGRI
[2]). Le colonne portanti di questo
PEI sono state tracciate dalla comunicazione COM (2012) 79 final del 29.2.2012,
relativa alla strategia Europa 2020. Lo scopo del PEI AGRI è incentivare un
settore agricolo e forestale competitivo e sostenibile in grado di “ottenere
più con meno” combinando ricerca e azioni pratiche per trovare soluzioni
innovative.

 

La
politica di sviluppo rurale è tradizionalmente ricca di innovazioni stimolanti.
Pertanto, il nuovo regolamento del Parlamento e del Consiglio sullo sviluppo
rurale menziona l’innovazione in vari punti e la definisce un obiettivo
trasversale al cui raggiungimento devono contribuire tutte le politiche di
sviluppo rurale.

 



[1]     Comunicazione
della Commissione (2000/C 150/03), GU C 150 del 30.5.2000.

[2]     Si possono ottenere ulteriori
informazioni circa il PEI AGRI consultando la home page del PEI-AGRI
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm