PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE SUI FLUSSI MIGRATORI NEL MEDITERRANEO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI TRAGICI EVENTI AL LARGO DI LAMPEDUSA

21/10/2013

                                                                                                                     

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell’articolo 110, paragrafi 2 e
4, del regolamento

in
sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:

PPE (B7‑0474/2013)

ALDE (B7‑0475/2013)

S&D (B7‑0476/2013)

EFD (B7‑0477/2013)

GUE/NGL (B7‑0479/2013)

Verts/ALE
(B7‑0480/2013)

sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare
attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa


Véronique Mathieu Houillon,
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli 

a nome del gruppo PPE

Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude
Moraes, Rita Borsellino 

a nome del gruppo S&D

Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia
Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells,
Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula, Andrew Duff, Niccolò
Rinaldi

a nome del gruppo ALDE

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre,
Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou,
Raül Romeva i Rueda 

a nome del gruppo Verts/ALE

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa,
Marisa Matias

a nome del gruppo GUE/NGL

Rolandas Paksas

a nome del gruppo EFD

Cristiana Muscardini

a nome del gruppo ECR

Risoluzione del Parlamento europeo sui flussi migratori nel
Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di
Lampedusa

(2013/2827(RSP))

Il Parlamento europeo,

    vista la Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

    vista la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948,

    visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i
relativi protocolli aggiuntivi,

    visto il regolamento (UE) n. 439/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce
l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo[1],

    vista la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la
sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione
operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea
(COM(2013)0197),

    visto il regolamento (UE) n. 1168/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del
regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati
membri dell’Unione europea[2],

    vista la posizione del Parlamento europeo
definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell’adozione del regolamento (UE)
n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema
europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR),

    vista la comunicazione congiunta della
Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, del 20 marzo 2013, dal titolo:
“Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più
forte” (JOIN/2013/0004),

    vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011
sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale[3],

    vista la direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare[4],

    vista la decisione 2009/371/GAI del
Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia
(Europol)[5],

    vista l’interrogazione con richiesta di
risposta orale O‑000021/2013 del 25 febbraio 2013 su un sistema permanente di
ricollocazione volontaria all’interno dell’UE,

    vista la relazione della commissione per le
libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita effettuata dalla
sua delegazione a Lampedusa nel novembre 2011,

    viste la visita effettuata a Lampedusa il 9
ottobre 2013 da José Manuel Barroso, presidente della Commissione, e Cecilia
Malmström, commissario responsabile per gli Affari interni, e la relativa
discussione in Aula, dello stesso giorno, in materia di politiche migratorie
dell’UE nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo
di Lampedusa,

    vista la risoluzione finale della
commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il
riciclaggio di denaro, con particolare riferimento alla lotta contro la tratta
di esseri umani e i trafficanti di morte,

    visti gli articoli 77, 78, 79 e 80 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

    visto l’articolo 110, paragrafi 2 e 4, del
suo regolamento,

A.    considerando che nelle ultime tragedie
avvenute al largo di Lampedusa hanno perso la vita almeno 360 migranti e che si
registra un numero ancora più elevato di persone disperse;

B.    considerando che, secondo l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni, dal 1993 sono morte in mare almeno
20 000 persone, il che mette in luce ancora una volta la necessità di fare
tutto il possibile per salvare la vita delle persone in pericolo e di garantire
che gli Stati membri rispettino i loro obblighi internazionali in materia di
soccorso in mare;

C.    considerando che a livello dell’UE vi è
ancora scarsa chiarezza riguardo alla ripartizione della responsabilità fra le
varie entità coinvolte nella prestazione di assistenza alle imbarcazioni in
difficoltà, nonché riguardo alla responsabilità del coordinamento delle
operazioni di ricerca e soccorso;

D.    considerando che i responsabili del traffico
di migranti e della tratta di esseri umani sfruttano la migrazione irregolare,
che le vittime sono costrette o convinte con allettamenti o con l’inganno dalle
reti criminali a venire in Europa, e che dette reti mettono in serio pericolo
la vita dei migranti rappresentando nel contempo una sfida per l’UE;

E.    considerando che il principio di solidarietà
e di equa ripartizione della responsabilità è sancito dall’articolo 80 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

F.    considerando che il nuovo Sistema europeo
comune di asilo (CEAS) rivisto è inteso a fornire regole più chiare e a
garantire una protezione equa e adeguata alle persone che necessitano di
protezione internazionale;

G.    considerando che la legislazione dell’UE
prevede alcuni strumenti che consentono il rilascio di visti umanitari, tra cui
il codice dei visti e il codice frontiere Schengen;

H.    considerando che gli Stati membri dovrebbero
essere incoraggiati a utilizzare i fondi che saranno messi a disposizione a
titolo del Fondo asilo e migrazione, come pure i fondi stanziati nel quadro
dell’azione preparatoria “Consentire il reinsediamento dei rifugiati in
situazioni di emergenza”, che copre, tra l’altro, misure volte a garantire
un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto
dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a
sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati,
considerati prioritari, che sono vittime di conflitti armati o che si trovano
in condizioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità,
nonché a potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di
emergenza, a favore dell’UNHCR e delle sue organizzazioni di collegamento negli
Stati membri e a livello di Unione;

I.     considerando che, per rafforzare le
attività di soccorso nel Mediterraneo, l’Italia ha avviato la nuova operazione
Mare Nostrum per le azioni di pattugliamento, soccorso e vigilanza;

1.    esprime profondo dolore e rammarico per la
tragica perdita di vite umane al largo di Lampedusa; esorta l’Unione europea e
gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per scongiurare nuove tragedie di
questo tipo;

2.    ritiene che gli eventi di Lampedusa debbano
rappresentare un punto di svolta per l’Europa e che l’unico modo per evitare
un’altra tragedia consista nell’adottare un approccio coordinato basato sulla
solidarietà e sulla responsabilità e sostenuto da strumenti comuni;

3.    invita a fornire assistenza umanitaria ai
sopravvissuti dei tragici eventi in parola e chiede che l’Unione e gli Stati
membri si impegnino a garantire i diritti fondamentali universali dei migranti,
in particolare dei minori non accompagnati;

4.    riconosce gli enormi sforzi profusi dagli
abitanti di Malta e dell’Italia, e in particolare di Lampedusa, come pure da
organizzazioni non governative quali Caritas e Croce rossa, per quanto concerne
l’accoglienza iniziale di tutti gli immigrati e le relative operazioni di
soccorso;

5.    accoglie con favore l’intenzione della
Commissione di istituire una task force sulla questione dei flussi migratori
nel Mediterraneo; ritiene che detta task force debba includere sia una
componente politica sia una componente operativa; insiste, a tale proposito,
affinché il Parlamento partecipi alla task force a livello politico o tecnico;
ribadisce inoltre che la sua istituzione dovrebbe essere considerata soltanto
un primo passo verso un approccio più ambizioso;

6.    chiede un aumento del bilancio destinato
all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e all’Agenzia europea per la
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) al fine
di coadiuvare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore
assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, incluse le situazioni
che comportano emergenze umanitarie e il soccorso in mare; ricorda che un
adeguato finanziamento di queste agenzie è fondamentale per poter sviluppare un
approccio coordinato; invita inoltre gli Stati membri a intensificare la
cooperazione pratica con EASO e Frontex, anche tramite aiuti in natura
(personale distaccato, sostegno materiale ecc.); chiede al Consiglio e alla
Commissione di prendere in considerazione la possibilità di creare una guardia
costiera dell’UE e di istituire un altro ufficio operativo di Frontex nelle
zone sottoposte a pressione migratoria;

7.    sottolinea l’importanza della condivisione
delle responsabilità in materia di asilo e raccomanda la creazione di un
meccanismo fondato su criteri oggettivi inteso a ridurre la pressione a carico
degli Stati membri che accolgono un numero più elevato, in termini assoluti o
relativi, di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale;

8.    plaude alle proposte della Commissione di
avviare un’operazione di ricerca e soccorso da Cipro alla Spagna e di
rafforzare Frontex aumentandone la dotazione finanziaria e le capacità, al fine
di salvare vite e lottare contro la tratta di esseri umani e il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina;

9.    invita i colegislatori a concordare
rapidamente le nuove disposizioni in materia di intercettazione per quanto
riguarda le operazioni in mare svolte sotto il coordinamento di Frontex, in
modo da conseguire misure di soccorso efficaci e coordinate a livello di Unione
e garantire che le operazioni siano condotte nel pieno rispetto delle
pertinenti leggi e norme internazionali in materia di diritti umani e
rifugiati, nonché degli obblighi derivanti dal diritto del mare;

10.   invita l’Unione e gli Stati membri a
considerare la possibilità di creare meccanismi per l’individuazione di luoghi
sicuri per lo sbarco dei rifugiati e dei migranti soccorsi in mare;

11.   invita l’Unione e gli Stati membri a
prevedere l’accesso, per coloro che possono necessitare di protezione
internazionale, a procedure di asilo eque ed efficienti, basate sul presupposto
secondo cui uno sbarco non comporta necessariamente l’attribuzione della
responsabilità al solo Stato nel cui territorio sono state sbarcate le persone
soccorse in mare;

12.   invita gli Stati membri a garantire che tutte
le disposizioni dei diversi strumenti contemplati dal CEAS siano attuate
correttamente; rammenta agli Stati membri che occorre indirizzare alle autorità
nazionali competenti in materia di asilo le persone che richiedono protezione
internazionale e assicurare a queste ultime l’accesso a procedure di asilo eque
ed efficienti;

13.   invita Frontex e gli Stati membri a garantire
che tutte le guardie di frontiera e il resto del personale degli Stati membri
che partecipa alle squadre di guardie di frontiera europee, unitamente al
personale di Frontex, ricevano una formazione sul pertinente diritto
dell’Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, conformemente
all’articolo 5 del regolamento Frontex riveduto;

14.   invita l’Unione europea e gli Stati membri a
monitorare i flussi migratori misti per mezzo degli strumenti europei e
nazionali a disposizione, nonché a mantenere un buon livello di coordinamento e
comunicazione, ad esempio agevolando lo scambio di informazioni tra guardie
costiere nazionali;

15.   invita l’Unione, Frontex e gli Stati membri
ad assicurare che l’assistenza ai migranti in difficoltà e il soccorso in mare
figurino fra le priorità fondamentali in sede di attuazione del regolamento
EUROSUR appena adottato;

16.   invita, in via prioritaria, a migliorare il
coordinamento dei mezzi e delle risorse dell’Unione, tra cui quelle a
disposizione di Frontex (ad esempio EUROSUR) ed Europol, al fine di
intensificare, insieme ai paesi terzi, la lotta contro le reti criminali della
tratta di esseri umani e del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;

17.   ribadisce la necessità che la solidarietà
dell’Unione vada di pari passo con la responsabilità; ricorda che gli Stati
membri hanno l’obbligo giuridico di venire in aiuto dei migranti in mare;

18.   esorta gli Stati membri a esercitare la loro
prerogativa di soccorrere vite umane in mare in conformità dei loro obblighi
internazionali;

19.   esprime preoccupazione per il crescente
numero di persone che rischia la vita intraprendendo pericolose traversate del
Mediterraneo verso l’UE; invita gli Stati membri ad adottare misure che
consentano ai richiedenti asilo di accedere in maniera sicura ed equa al
sistema di asilo dell’Unione;

20.   rileva che l’ingresso legale nell’UE è
preferibile all’ingresso irregolare, il quale presenta maggiori rischi, anche
con riferimento alla tratta di esseri umani e alla perdita di vite umane;

21.   chiede che sia adottato un approccio più
olistico alla migrazione in modo da garantire che le questioni legate a tale
fenomeno siano affrontate in maniera globale;

22.   esorta l’Unione a elaborare una strategia più
ampia, soprattutto per il Mediterraneo, che ponga la migrazione dei lavoratori
nel contesto dello sviluppo sociale, economico e politico dei paesi del vicinato;
invita l’Unione e gli Stati membri a esaminare gli strumenti disponibili nel
quadro della politica dell’UE in materia di visti e della sua legislazione
sulla migrazione dei lavoratori;

23.   invita gli Stati membri a stabilire sanzioni
penali severe nei confronti di quanti favoriscono la tratta di esseri umani
verso l’Unione europea e al suo interno, e a realizzare ampie campagne di
informazione e sensibilizzazione in merito ai rischi che corre chi mette la
propria vita nelle mani di trafficanti e favoreggiatori dell’immigrazione
clandestina;

24.   invita l’Unione e gli Stati membri a
modificare o a rivedere eventuali normative che infliggono sanzioni a coloro
che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare; invita la Commissione a rivedere
la direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire le sanzioni in caso di
favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, al fine
di chiarire che la prestazione di assistenza umanitaria ai migranti che si
trovano in pericolo in mare va considerata positivamente e non costituisce in
alcun modo un’azione sanzionabile;

25.   invita a una migliore e più efficace
collaborazione tra l’Unione e i paesi terzi per impedire che tragedie come
quella avvenuta al largo di Lampedusa continuino a ripetersi; ritiene che gli
accordi sulla gestione della migrazione tra l’UE e i paesi di transito verso
l’Unione debbano rappresentare una priorità dell’Unione nel prossimo futuro, e
sottolinea la necessità che i paesi terzi rispettino il diritto internazionale
per quanto riguarda il salvataggio di vite umane in mare e garantiscano la
protezione dei rifugiati nonché il rispetto dei diritti fondamentali;

26.   invita l’Unione a continuare a offrire
assistenza umanitaria, finanziaria e politica nelle aree di crisi dell’Africa
settentrionale e del Medio Oriente per affrontare alla radice le cause delle
pressioni migratorie e umanitarie; invita pertanto l’Unione a monitorare la
distribuzione di tali finanziamenti e ad accrescerne la responsabilità
democratica, affinché le risorse impiegate sortiscano gli effetti positivi che
sono finora mancati;

27.   invita l’Unione e gli Stati membri ad
adottare misure adeguate e responsabili in relazione al possibile afflusso di
rifugiati negli Stati membri; sollecita la Commissione e gli
Stati membri a continuare a monitorare la situazione attuale e a impegnarsi in
favore della pianificazione di emergenza, dello sviluppo di capacità, del
dialogo politico e del rispetto dei loro obblighi in materia di diritti umani
in relazione alle condizioni di detenzione;

28.   invita gli Stati membri a rispettare il
principio di non respingimento, in conformità del diritto internazionale e
dell’UE in vigore; invita gli Stati membri a porre immediatamente fine a
eventuali pratiche di detenzione inappropriata e prolungata in violazione del
diritto internazionale ed europeo e segnala che i provvedimenti detentivi nei
confronti dei migranti devono sempre costituire oggetto di decisione
amministrativa nonché essere debitamente giustificati e temporanei;

29.   incoraggia gli Stati membri a sopperire alle
necessità impellenti attraverso il reinsediamento, in aggiunta alle quote
nazionali esistenti, e l’ammissione per motivi umanitari;

30.   incarica il suo Presidente di trasmettere la
presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente
della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al
Segretario generale delle Nazioni Unite e all’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati.

 

 

 

 

 

 



[2] GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.

[3] GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 114.

[4] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

[5] GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.