PRODOTTI ALIMENTARI CONTRAFFATTI

Da un’inchiesta giornalistica realizzata dal
programma televisivo “Striscia la Notizia” e messa in onda nella puntata di
Domenica 10 Marzo 2013, si evidenzia come in un supermercato di Lindau,
Germania, sono presenti e in vendita alimenti e bevande prodotti in Germania ma
con chiari riferimenti a prodotti italiani. La produzione e la distribuzione di
prodotti con denominazioni quali “Parmesan”, “Gorgonzola” o “Prosecco”
realizzata da produttori in zone ben lontane da quelle che danno a questi
prodotti qualità e denominazione, è proibita dalle normative comunitarie, e
costituisce una vera e propria falsificazione.

 

 

La Commissione:

 

1.      
E’ al corrente di questa situazione?

2.      
Cosa intende fare per proteggere i produttori
italiani e i consumatori tedeschi da questa falsificazione?

3.      
Non ritiene che a fronte di tali situazioni
sia urgente pensare ad un’accelerazione nell’iter dell’approvazione del
Regolamento sul Made In?

4.      
Non ritiene necessario, come già ho
evidenziato nella mia Interrogazione sulle carni equine del 19 Febbraio 2013 e
nella mia Proposta di Risoluzione del 28 Febbraio 2013, intensificare i
controlli sulla provenienza e la qualità dei prodotti alimentari?


IT

E-002928/2013

Risposta di Tonio Borg

a nome della Commissione

(24.4.2013)   

 

 

Le denominazioni
“Gorgonzola” e “Prosecco” godono di tutela in forza del regolamento
(UE) n. 1151/2012[1] e del
regolamento (CE) n. 1234/2007[2] e possono
pertanto essere usate soltanto sui prodotti ottenuti nelle aree geografiche definite
e sulla base delle specifiche che si applicano a tali prodotti. Il termine
“Parmesan” risulta evocare il termine “Parmigiano
Reggiano”. L’uso della parola “Parmesan” per un formaggio che
non rispetti il capitolato valido per il “Parmigiano Reggiano” è
stato pertanto ritenuto violare la protezione conferita a quest’ultimo dal regolamento
(UE) n. 1151/2012[3].

 

Per quanto
concerne la questione dei controlli ufficiali e dell’etichettatura d’origine quale
strumento per prevenire le frodi, la Commissione rinvia l’onorevole deputata alla
propria risposta alle interrogazioni scritte P-001731/2013 e E‑001410/2013[4].
Le regole vigenti prescrivono l’indicazione d’origine sull’etichetta degli
alimenti in tutti i casi in cui la sua omissione potrebbe trarre in inganno i
consumatori[5].
Inoltre, l’etichettatura d’origine obbligatoria è prevista attualmente per
prodotti specifici come le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine,
l’olio d’oliva, la frutta e la verdura, il vino, il miele e le uova. Le regole
vigenti sono state rivedute di recente[6]. A decorrere
dal 13 dicembre 2014, l’etichettatura
d’origine diverrà obbligatoria  anche per
le carni non trasformate preconfezionate di suini, pollame, ovini e caprini. Inoltre,
sempre dal 13 dicembre 2014, una dichiarazione volontaria che possa essere
considerata alla stregua di un’indicazione d’origine dovrebbe conformarsi alle
nuove norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011. In base a tali norme
il paese d’origine degli alimenti trasformati non ottenuti completamente in un
unico paese corrisponde al paese dell’ultima trasformazione sostanziale dell’alimento.
Se l’ingrediente principale è originario di un luogo diverso, si dovrà anche
indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente
.

 



[1]     Regolamento (UE) n.
1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, GU L 343 del 14.12.2012,
pag. 1.

[2]     Regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM), GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[3]     Causa C-132/05, sentenza
della Corte (grande sezione) del 26 febbraio 2008, RACC. 2008, pag. I-00957.

[4]     http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html.

[5]     Direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

[6]     Regolamento (UE) n.
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004
della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag.18.