Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001224/2012/riv.1
alla Commissione
Leonardo Domenici (S&D), Cristiana Muscardini (PPE) e Niccolò Rinaldi (ALDE)
L’11 gennaio 2012, il Tribunale dei minori di Firenze ha accolto l’istanza avanzata da un cittadino tedesco circa il rimpatrio immediato in Germania della figlia minore, per ingiunzione dello Jugendamt, senza che alla madre, cittadina italiana, venisse data alcuna possibilità di contradditorio.
Nonostante il Tribunale abbia recentemente decretato la sospensione di tale ordine per consentire alla bambina di terminare l’anno scolastico in Italia, si evidenzia il persistere dello stato di malessere sofferto dalla minore in conseguenza della notifica di rimpatrio.
Alla luce di ciò, può la Commissione far sapere:
– se ritiene che il reiterarsi di episodi simili e i dubbi espressi da molti cittadini europei circa il carattere iniquo e l’effettiva capacità di tutela del minore dalle procedure impiegate dallo Jugendamt richiedano un’iniziativa differente e più incisiva da parte della Commissione stessa per assicurare che il diritto di famiglia, che si riconosce essere di competenza nazionale, non presenti elementi in alcun modo contrastanti con la tutela del minore, a norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà;
– se ritiene che la pratica di rimpatriare il minore senza prima averlo ascoltato possa essere in contrasto con l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 che prevede che “nell’applicare gli articoli 12 e 13 della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità”;
– quali sono stati i progressi normativi effettuati nella creazione di uno spazio giudiziario comune in materia di diritto di famiglia, come sostenuto nelle risposte alle interrogazioni E-5589/09 e H-0222/10[1]?
[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=QT&reference=H-2012-0222&language=EN
E-001224/2012
Risposta di Viviane Reding
a nome della Commissione
(28.3.2012)
Il regolamento (CE) n. 2201/2003[1] (“regolamento Bruxelles II bis”) rappresenta il principale strumento giuridico dell’UE in questo settore. Il regolamento non è volto all’armonizzazione delle norme sostanziali di diritto di famiglia, né alla definizione di norme procedurali per le autorità nazionali preposte all’esecuzione nei casi che rientrano nel campo di applicazione
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali hanno il potere discrezionale di decidere se il minore deve essere ascoltato.
Si fa comunque presente che, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento Bruxelles II bis,
[1] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
[2] http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=IT