PRESUNTO CARATTERE DISCRIMINATORIO DELLO JUGENDAMT

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001224/2012/riv.1


alla Commissione


Leonardo Domenici (S&D), Cristiana Muscardini (PPE) e Niccolò Rinaldi (ALDE)


L’11 gennaio 2012, il Tribunale dei minori di Firenze ha accolto l’istanza avanzata da un cittadino tedesco circa il rimpatrio immediato in Germania della figlia minore, per ingiunzione dello Jugendamt, senza che alla madre, cittadina italiana, venisse data alcuna possibilità di contradditorio.


Nonostante il Tribunale abbia recentemente decretato la sospensione di tale ordine per consentire alla bambina di terminare l’anno scolastico in Italia, si evidenzia il persistere dello stato di malessere sofferto dalla minore in conseguenza della notifica di rimpatrio.


Alla luce di ciò, può la Commissione far sapere:


     se ritiene che il reiterarsi di episodi simili e i dubbi espressi da molti cittadini europei circa il carattere iniquo e l’effettiva capacità di tutela del minore dalle procedure impiegate dallo Jugendamt richiedano un’iniziativa differente e più incisiva da parte della Commissione stessa per assicurare che il diritto di famiglia, che si riconosce essere di competenza nazionale, non presenti elementi in alcun modo contrastanti con la tutela del minore, a norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà;


     se ritiene che la pratica di rimpatriare il minore senza prima averlo ascoltato possa essere in contrasto con l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 che prevede che “nell’applicare gli articoli 12 e 13 della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità”;


     quali sono stati i progressi normativi effettuati nella creazione di uno spazio giudiziario comune in materia di diritto di famiglia, come sostenuto nelle risposte alle interrogazioni E-5589/09 e H-0222/10[1]?








[1]     http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=QT&reference=H-2012-0222&language=EN


 


E-001224/2012


Risposta di Viviane Reding


a nome della Commissione


(28.3.2012)


 


 


Il regolamento (CE) n. 2201/2003[1] (“regolamento Bruxelles II bis”) rappresenta il principale strumento giuridico dell’UE in questo settore. Il regolamento non è volto all’armonizzazione delle norme sostanziali di diritto di famiglia, né alla definizione di norme procedurali per le autorità nazionali preposte all’esecuzione nei casi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Inoltre, la concessione del diritto di affidamento e gli accordi per il relativo esercizio non sono disciplinati dal diritto europeo bensì da quello nazionale. Pertanto l’Unione europea non ha competenze legislative in questo settore del diritto di famiglia.


 


La Commissione non dispone della facoltà di intervenire insieme agli Stati membri nel campo dei diritti fondamentali. Ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, essa può intervenire esclusivamente in relazione all’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. La questione sollevata dagli onorevoli parlamentari non pare riguardare l’attuazione del diritto dell’Unione.


 


Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali hanno il potere discrezionale di decidere se il minore deve essere ascoltato.


 


La Commissione rimanda gli onorevoli parlamentari alla risposta alle interrogazioni E-5589/09[2] e H-222/10[3] riguardanti le attività del Judendamt.


 


Si fa comunque presente che, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento Bruxelles II bis, la Commissione europea presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del regolamento negli Stati membri. Tale relazione sarà corredata, se del caso, di opportune proposte di adeguamento del regolamento in questione. In tal senso la Commissione europea è in fase di valutazione dell’applicazione del regolamento.






[1]     GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.



[2]     http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=IT



[3]     Risposta scritta presentata nella seduta parlamentare di maggio 2010.