A Fiorano Modenese è stata brevettata una piastrella denominata Glow. E’ una piastrella speciale per eleganza e raffinatezza. “Sembra carta da parati di lusso” afferma il quotidiano economico “Il Sole-24 Ore”. L’azienda che la produce impiega 623 addetti e fa parte del distretto della ceramica di Sassuolo e Modena, considerato nel mondo il regno dell’eccellenza delle piastrelle di ceramica italiana. A dispetto dell’innovazione di prodotto “made in Italy”, però, ingenti quote di fatturato evaporano. Il mercato australiano della piastrella Glow, ad esempio, si è improvvisamente ristretto, specie per i prodotti più innovativi. E la causa è una sola: la piastrella Glow è clonata a Dongguan, nel distretto della piastrella cinese.In un reportage del 9 dicembre 2010 del quotidiano economico sopracitato, l’accompagnatore del giornalista dichiara:”Qui circolano molte copie di prodotti Atlas Concorde (l’azienda modenese che produce la piastrella Glow); a fine 2207 la Jadidi ha cominciato a produrre e copiare la Glow. Oggi, a farlo, sono colossi come Daugres, Dongpeng, Marco Polo, che distribuiscono la Glow attraverso aziende satellite sotto altro nome., A Foshan, nell’ultima fiera, c’erano copie di Glow in cinque stand di aziende minori”.
La Commissione
1. È al corrente di questa situazione?
2. Conosce casi di importazione nell’UE di queste piastrelle copiate illecitamente e vendute con frode?
3. In caso affermativo, quali iniziative intende prendere per contrastare questa truffa e per impedire la commercializzazione della piastrella clonata?
(Interreogazione del 14-2-2011)
Risposta di Karel De Gucht
a nome della Commissione
(4.4.2011)
La Commissione è pienamente consapevole dell’importanza di garantire un’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale degli innovatori, dei designer e dei creatori europei. Tale tutela deve essere fornita sul mercato interno dell’UE, ma anche sui mercati dei nostri partner commerciali. All’interno dell’Unione è in vigore una normativa che armonizza le leggi degli Stati membri in materia di diritti di proprietà industriale con l’obiettivo di evitare barriere commerciali. Vi sono inoltre sistemi unitari per la protezione di tali diritti validi a livello UE basati sulla presentazione di una domanda di protezione (marchi UE, disegni e modelli e, in futuro, brevetti). Al fine di integrare questo approccio applicato sul mercato interno, l’UE conduce negoziati sulla tutela della proprietà intellettuale nell’ambito di accordi di libero scambio, accordi multilaterali o dialoghi dedicati al tema della proprietà intellettuale, in particolare con la Cina.
La Commissione non è a conoscenza di casi specifici di importazione delle piastrelle “Glow” nell’UE.
Se le piastrelle “Glow” sono state brevettate, il titolare del brevetto ha a disposizione una serie di strumenti per tutelare la propria invenzione e lottare contro la contraffazione. Nell’ambito del mercato interno dell’UE, i provvedimenti e le procedure stabiliti dalla direttiva 2004/48/CE[1] possono essere impiegati per far valere i diritti del titolare. Quest’ultimo può inoltre ricorrere alle misure doganali istituite dal regolamento 1383/2003[2] per fermare, mediante controlli doganali, l’importazione nell’UE di prodotti fabbricati all’estero che violano diritti di proprietà intellettuale. Un’altra linea d’azione può consistere nella tutela dell’invenzione nei paesi in cui si producono le contraffazioni. A questo proposito, la Commissione attribuisce grande importanza alla protezione effettiva e al rispetto dei diritti di proprietà industriale dell’industria europea nei mercati terzi, in particolare in Cina, e non esita, se opportuno, ad affrontare temi di questo tipo con i propri partner commerciali.
Si invita pertanto il titolare del brevetto ad avvalersi pienamente dei provvedimenti in materia di tutela della proprietà intellettuale per far fronte al problema che lo riguarda. Nel caso di fallimento sistemico di tali strumenti nei paesi terzi, la Commissione è disponibile a discutere la situazione con i titolari dei diritti e a sollevare i problemi che li riguardano presso le autorità competenti nei paesi terzi interessati.
[1] Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GU L 157 del 30.4.2004.
[2] Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196 del 2.8.2003).