PENSIONI DI INVALIDITA’ NON CONCESSE DALLA SVIZZERA AI CITTADINI COMUNITARI

Con riferimento alle lettera inviata il 2 marzo 2011  alla segretaria generale della Commissione europea (Rif. SG.BA/AOK/DCB ARES (2010)736551) chiediamo alla Commissione :


 


1.      E’ vero che il Tribunale federale svizzero in una decisione del 10 maggio 2010 priva della loro pensione di invalidità svizzera i cittadini comunitari che hanno lavorato in Svizzera?


2.      E’ esatto che la decisione si fonda sull’interpretazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71?


3.      In caso affermativo, sono carenti l’accordo tra l’UE e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone e il Regolamento menzionato rispetto al diritto alla pensione dei lavoratori interessati, oppure è errata l’interpretazione del Tribunale federale svizzero?


4.      In ogni caso, come sopperire a questa palese ingiustizia, nel caso in cui il Regolamento garantisse il diritto alla pensione?


Nel caso inverso, come può la Commissione rimediare a questa eventuale carenza?



E-012180/2011


Risposta di László Andor
a nome della Commissione


(3.2.2012)


 


 


La Commissione ha attentamente esaminato gli aspetti menzionati dal Sig. C.J. Hargreaves nella sua corrispondenza con la Commissione stessa, inclusa la sua lettera del 2 marzo 2011 riguardante il suo diritto alle prestazioni di invalidità (Svizzera), all’assistenza medico-sanitaria (Italia) e alle prestazioni di disoccupazione (Belgio), ma non ha riscontrato alcun punto di non conformità con la legislazione dell’UE.


 


Quanto ai diritti del Sig. Hargreaves alla pensione di invalidità in Svizzera, la Commissione gli ha spiegato le norme dell’UE di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 nelle lettere da essa inviate il 18 ottobre e il 26 novembre 2008, il 21 gennaio, il 4 maggio e il 23 dicembre 2009, il 20 dicembre 2010 e il 21 novembre 2011.


 


Essa ha inoltre spiegato che la domanda del Sig. Hargreaves di una pensione di invalidità svizzera è stata rifiutata in quanto, secondo le informazioni fornite dalle autorità svizzere, egli ha lavorato e contribuito al sistema di sicurezza sociale svizzero soltanto per un mese. Conformemente alle norme dell’UE (cfr. art. 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71, sostituito dall’art. 57 del regolamento (CE) n. 883/2004[1]), ove una persona abbia completato un periodo di assicurazione inferiore a un anno in un paese, l’ultimo Stato membro competente deve tener conto di tale periodo. Dal momento che il Sig. Hargreaves ha esercitato la sua ultima attività professionale in Italia, è in questo paese che il periodo di assicurazione in questione deve essere tenuto in considerazione al momento della valutazione dei suoi diritti alla pensione di invalidità e di vecchiaia. 






[1]     GU L 166 del 30.4.2004.