OLIO D’OLIVA VERO

E’
del 24 gennaio scorso uno strip di Nicholas Blechman  apparso sul New York Times riguardante l’olio
d’oliva italiano, nel quale di italiano non c’è niente in quell’olio di cui si
parla. Si tratta in realtà di 350.000 tonnellate di olio provenienti da Spagna,
Nord Africa, Grecia e Medio Oriente prodotto in prevalenza da olive estere che
con l’Italia non hanno niente a che fare. Queste piante infatti in Italia non
crescono, ma sono allevate all’estero in coltivazioni dette “superintensive” a
2.000 piante per ettaro che producono oli con al massimo 70-100 mg/kg di
polifenoli totali. In Italia le “superintensive” non esistono poiché gli
oliveti hanno 200 piante per ettaro, cioè 10 volte di meno., producendo oli che
hanno anche 1.000 mg/kg di polifenoli. I marchi che imbottigliano gli oli di
cui parla il NYT non sono nemmeno italiani. Tra i marchi più importanti
presenti sul mercato, la Carapelli
e la Bertolli
sono di proprietà del gruppo spagnolo Deoleo S.A. , che è il numero uno
mondiale nella commercializzazione dell’olio d’oliva confezionato ((300 mila
tons.  solo nel 2006. (la produzione italiana
è di 450 mila tons. Deoleo domina il mercato (quota del 50%) in Spagna,
Portogallo, Italia e Paesi Bassi. Tra il 2005 e il 2006 ha acquisito in Italia
marchi storici come Olio Sasso e Carapelli, già in mano straniere da 20 anni.
Nel 2008 ha
acquisito da Unilever i marchi Bertolli, Maya e San Giorgio. Sono suoi anche i
marchi Carbonell. Koipe e Friol. Notizie importanti sull’olio sono contenute
nel volume “Monocultivar Olive Oil, l’olio perfetto”. Contiene tante verità mai
dette sull’olio delle olive.

 

La
Commissione

 

1.    Ha
qualcosa da eccepire sulla predominanza nel mercato dell’olio d’oliva di questo
gruppo spagnolo?

2.    Come
fa il consumatore a distinguere l’olio extra vergine di qualità da quello che
viene ricavato da olive coltivate in “Superintensive”?

3.    Conviene
che la denominazione d’origine delle olive darebbe maggiori garanzie ai
consumatori sulla qualità del prodotto?

4.    Può
dirci se esiste una direttiva per il mercato europeo sull’imbottigliamento
dell’olio d’oliva?

Chi controlla la percentuale di polifenoli
nell’olio, per verificare la compatibilità con le norme del CE 432/2012?

IT

E-001214/2014

Risposta di Dacian Ciolos

a nome della Commissione

(4.4.2014) 

 

 

1. Il fatto che un’impresa goda
di una posizione dominante in un determinato mercato deve essere accertato
ufficialmente
[1]. Le quote di mercato delle imprese forniscono una prima
indicazione utile di una possibile posizione dominante, ma sono determinanti
anche altri elementi tra cui le condizioni e la dinamica del mercato. Una
posizione dominante in alcuni mercati di per sé non costituisce una violazione
delle regole di concorrenza, a differenza di un abuso comprovato di situazione
dominante.

 

2. Le caratteristiche fisico-chimiche
e organolettiche degli oli possono essere condizionate dal clima, dal suolo,
dalla varietà, dalle tecniche di coltivazione e raccolta, dall’estrazione e dallo
stoccaggio. Non è pertanto possibile distinguere la qualità unicamente in base
alle tecniche di coltivazione.

 

3. I parametri delle varie
denominazioni degli oli di oliva sono definiti dalla regolamentazione specifica
in materia. Gli oli di oliva possono inoltre beneficiare, se del caso, di una
denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta nel
rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012
[2].

 

4. La commercializzazione dell’olio
di oliva nell’UE è disciplinata tra l’altro dal regolamento (UE) n. 29/2012
[3] relativo alle norme di commercializzazione, in particolare
dalle disposizioni relative all’etichettatura, e dal regolamento (CEE) n.
2568/91
[4] relativo alle caratteristiche degli oli.

 

5. L’utilizzazione delle indicazioni
sanitarie è facoltativa. Ne consegue che le condizioni dell’utilizzo dell’indicazione
relativa ai polifenoli devono essere rispettate unicamente se l’operatore del settore
alimentare vi fa riferimento. Il regolamento (CE) n. 178/2002
[5] prevede che gli Stati membri verifichino la corretta
applicazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti alimentari.



[1]     Posizione
di potenza economica detenuta da un’impresa, che conferisca a quest’ultima il
potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in
questione, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti
nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori
(causa 27/76 United Brands).

[2]     GU L 343
del 14.12.2012.

[3]     GU L 12
del 14.1.2012.

[4]     GU L 248
del 5.9.1991.

[5]     GU L 31
dell’1.2.2002.