OGM E INFORMAZIONE

L’agricoltura transgenica in molti Paesi dell’UE, compreso il mio, non è permessa. Eppure è permesso importare la soia transgenica ed il mais. Ogni anno negli allevamenti italiani si consumano quasi 4 milioni di tonnellate di soia geneticamente modificata (un quarto del fabbisogno totale)  e sia pure in percentuale minore sul consumo totale, il mais transgenico. Sicché questi organismi, il cui uso è proibito per la produzione agricola diretta, entrano nei mangimi del 25 per cento degli animali allevati in Italia, quindi nel latte e nella carne. E’ così che l’OGM si diffonde e si infiltra nella nostra dieta. Ciò che è proibito nei campi è già tuttavia legale sulla tavola dei cittadini consumatori. Tonnellate di mangime entrano ogni giorno in Italia da Argentina, Brasile e Stati Uniti. E tutto nei documenti è in regola. La soia RR o il mais Mon 810 hanno superato legalmente e i test. Anche l’Agenzia europea per la sicurezza (Efsa) di Parma ha dato il suo benestare. La percentuale transgenica non supera lo 0,9 per cento, soglia considerata immune da rischi. E i consumatori sono senza difesa, perché tra l’altro, nessuno li informa e sulle etichette dei prodotti non si fa nessun accenno alla presenza transgenica, sia pure sotto la soglia considerata a rischio.


 


La Commissione


 


1.      Considera normale che i consumatori non siano informati?


2.      Puoi dirci quali sono le disposizioni vigenti in materia negli Stati membri?


Se il limite dello 0.9 per cento indica la non possibilità di rischio, perché non comunicarlo ai consumatori e garantire in questo modo la massima trasparenza?



E-006050/2011


Risposta di John Dalli


a nome della Commissione


(4.8.2011)


 


 


1. Per quanto concerne l’etichettatura dei prodotti di origine animale nel caso in cui l’animale sia stato nutrito con mangimi geneticamente modificati (GM) la Commissione rinvia l’onorevole deputata alla propria risposta all’interrogazione scritta E-1794/2010[1].


 


La Commissione desidera inoltre ribadire che le colture transgeniche destinate alla coltivazione e/o all’uso quali alimenti e mangimi possono essere immesse sul mercato dell’UE soltanto in seguito a una rigorosa valutazione di sicurezza che ne confermi l’innoquità per la salute e l’ambiente e dopo che sia stata concessa dall’UE un’apposita autorizzazione. Per quanto concerne la trasparenza e l’informazione dei consumatori, la legislazione UE in tema di OGM prevede che qualsiasi alimento e mangime commercializzato che contiene, è costituito o è prodotto a partire da


OGM deve recare sull’etichetta almeno la dicitura “geneticamente modificato”. Un prodotto non è soggetto a questo requisito in tema di etichettatura laddove contenga, sia costituito o sia prodotto a partire da OGM in una proporzione non superiore allo 0,9% e a patto che tale presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Questa soglia non ha a che vedere con considerazioni di sicurezza, ma con il fatto che gli operatori non possono evitare del tutto piccolissime tracce di OGM nei cibi e negli alimenti convenzionali.


 


2. e 3. Considerato quanto sopra, la legislazione UE non vieta agli Stati membri o agli operatori di sviluppare sistemi di etichettatura “esente da GM” (a patto che vengano soddisfatte le condizioni generali della legislazione UE in tema di etichettatura degli alimenti). In effetti, sistemi volontari di etichettatura “esente da GM” relativi a alimenti e prodotti di origine animale provenienti da animali nutriti con mangimi esenti da GM sono già sperimentati o attuati in diversi Stati membri (ad es. Germania, Austria, Spagna, Francia). La Commissione fa presente che alcuni di questi sistemi privati o ufficiali di etichettatura consentono la presenza fino allo 0,9% di OGM nei mangimi.








[1]     http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp