Chernobyl: metalli contaminati di ritorno sui mercati europei

Nel caos generale che fece seguito all’esplosione del reattore nucleare numero 4 di Chernobyl nel 1986, le autorità nascosero centinaia di tonnellate di metallo radioattivo creando cimiteri dove dovesse essere seppellito per secoli. A meno di venticinque anni dalla tragedia, quei cimiteri sono stati per la maggior parte saccheggiati. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica e l’indipendenza dell’Ucraina nel 1991, la zona proibita divenne il centro di un giro d’affari clandestino, oggi in aumento esponenziale, caratterizzato dalla vendita illegale di centinaia di tonnellate di metallo il cui livello di radioattività superava i 30 000 microrem previsti dalla legge. Nel 2009 si è volatilizzato un carico di dieci tonnellate di metallo, scomparso tra le 12 000 ufficiose o illegali località di raccolta di metalli ucraini esistenti. Un gruppo di ecologisti e scienziati russi hanno denunciato il traffico di metallo radioattivo verificando che, arrivato a Razokha o a Buriakovka, esso riparte alla volta della Cina per poi ritornare nel cuore dell’Europa sotto la forma inoffensiva di un barattolo per le conserve o di una bicicletta per bambini.

La Commissione:

1. è a conoscenza di tale situazione?

2. Ha mai condotto studi sul traffico di metallo radioattivo in Cina che, una volta trasformato, sia stato rinviato sui mercati europei?

3. effettua controlli sui prodotti metallici provenienti dai paesi terzi che possano essere a rischio di radioattività?

Risposta data da Günther Oettinger a nome della Commissione

1. Lo Strumento di cooperazione per la sicurezza nucleare prevede l’elaborazione di progetti relativi ai controlli sui siti di interramento e sui siti temporanei di stoccaggio dei rifiuti radioattivi nella zona di esclusione della regione di Cernobyl, alla valutazione organica sulla sicurezza degli impianti di gestione dei residui radioattivi nella stessa zona e alla definizione di procedure e metodologie per la rimozione sicura di materiali sottoposti a controllo regolamentare. La Commissione non è al corrente di situazioni come quella a cui fa riferimento l’onorevole parlamentare.

2. La Commissione non ha condotto studi sull’eventuale esportazione dalla Cina di metalli radioattivi aventi origine nella zona di esclusione ucraina. La Cina, tuttavia, in quanto membro dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica è tenuta ad applicare le Norme fondamentali internazionali in materia di sicurezza per la protezione contro le radiazioni ionizzanti e per la sicurezza delle sorgenti di radiazione («International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources») — Agenzia internazionale per l’energia atomica, Safety Series n. 115, 1996(1).

3. Spetta agli Stati membri verificare i livelli di radioattività presenti in qualsiasi tipo di merce importata nell’Unione europea. L’importazione di materiale che supera i livelli di esenzione (espressi in concentrazione di attività per unità di massa anziché in rateo di dose) deve essere comunicata alle autorità competenti, come stabilito dalla direttiva 96/29/Euratom (Norme fondamentali di sicurezza(2)).

L’eventuale contaminazione dei metalli è dovuta generalmente all’incorporazione accidentale di una sorgente orfana piuttosto che a incidenti come quello di Cernobyl. Conformemente alla direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane(3), gli Stati membri hanno introdotto o incoraggiato l’introduzione di sistemi di monitoraggio nei principali nodi di transito, quali le dogane, o in luoghi come i grandi depositi di rottami metallici. La maggior parte dei grandi depositi e degli impianti di riciclaggio dei rottami metallici dispongono di tali sistemi di monitoraggio.

(1) http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub996_EN.pdf
(2) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, GU L 159 del 29.6.1996.
(3) GU L 346 del 31.12.2003.