OBBLIGHI SEGNALAZIONE BOA PER I BAGNANTI

Ad oggi, in Italia, non c’è una
legge-quadro che regoli, come per le attività della subacquea, anche quelle dei
bagnanti oltre boa. Il mese scorso, infatti, vi sono stati casi di annegamento,
nei litorali italiani, dovuti ad incidenti in mare per mancata segnalazione ad
imbarcazione private. Mentre è in vigore l’obbligo per i subacquei di munirsi
di un galleggiante, che può quindi essere di varia natura benché munito di “bandiera
rossa con striscia diagonale bianca”, visibile da almeno 300 metri, non vi sono
gli stessi obblighi per bagnanti oltre boa.

 

 

La Commissione

 

  • Può
    informare gli onorevoli deputati sulla legislazione esistente nei diversi
    Stati membri?
  • Vi è una
    direttiva europea che regoli l’attività della subacquea?
  • Ritiene
    opportuno regolamentare anche l’attività dei bagnanti oltre boa per
    evitare possibili incidenti in mare?

IT

E-010962/2013

Risposta
di Neven Mimica

a nome
della Commissione

(14.11.2013)

 

 

La
competenza di regolamentare il nuoto in mare aperto appartiene agli Stati
membri. Non vi è nessuna legislazione a livello unionale che disciplini le
attività di nuoto o di immersione in mare aperto condotte a fini non
lavorativi. La Commissione
non dispone di un quadro di insieme delle regolamentazioni degli Stati membri
in merito al nuoto in mare aperto.

 

Per quanto concerne le immersioni, esistono norme volontarie
europee che stabiliscono i requisiti per la formazione sia del subacqueo che
dell’istruttore. Per ulteriori dettagli la Commissione rinvia gli
onorevoli deputati alla propria risposta all’interrogazione scritta
E-006564/2011[1].

 

La maggior
parte delle attrezzature usate per le immersioni è soggetta alle disposizioni
della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale[2].
La direttiva stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di
tali dispositivi e le regole per la loro libera circolazione nell’Unione. Norme
armonizzate volontarie che corroborano i requisiti della direttiva sugli
aspetti della salute e della sicurezza sono state prodotte dalle organizzazioni
europee di normazione. Si noti che la direttiva disciplina soltanto i prodotti,
ma non il loro uso.

 

Inoltre, la direttiva 89/391/CEE[3] stabilisce
misure per incoraggiare miglioramenti nel campo della salute e della sicurezza
dei lavoratori durante il lavoro. Conformemente all’articolo 6 il datore di
lavoro prende le misure necessarie per evitare i rischi, valutarli e
combatterli. Inoltre, la direttiva fa obbligo ai datori di lavoro di effettuare
e documentare una valutazione dei rischi. La direttiva si applica a tutti i
settori di attività, compresi il nuoto e l’immersione a fini lavorativi.

 

 



[1]
    http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html.

[2]
    GU L 399 del 30.12.1989, pagg. 18–38.

[3]
    GU L 183 del 29.6.1989, pagg. 1–8.