NESSO TRA RAPPORTO SPECIALE 301 E L’INTEGRAZIONE DEL MERCATO EUROPEO


Cristiana Muscardini (PPE) e Amelia Andersdotter (Verts/ALE)



Ogni anno, dal 1989, l‘Ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti elabora il rapporto speciale 301 che valuta i quadri giuridici in materia di diritti di proprietà intellettuale di paesi terzi. I paesi indicati nel rapporto come “paesi stranieri prioritari” possono essere soggetti a ritorsioni commerciali da parte del governo degli Stati Uniti finché quest’ultimo non si sia accertato che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sia adeguata.


Gli Stati Uniti continuano a includere in tali elenchi Stati membri dell’Unione europea, anche come paesi stranieri prioritari[1], il che significa che vi sono Stati membri attualmente esposti al rischio di sanzioni commerciali unilaterali da parte degli Stati Uniti.


L’Unione europea e alcuni governi hanno tentato, senza successo, di contestare tale pratica presso l’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (causa DS 152), il quale, nel gennaio del 2000, ha stabilito che tali sanzioni unilaterali, imposte contro paesi terzi dal governo degli Stati Uniti, sono conformi alle norme dell’OMC[2].


Dal 2000 è stata introdotta nell’UE una nuova legislazione sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (segnatamente la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, 2004/48/CE[3]). Essa comprende misure di attuazione uniforme in tutti gli Stati membri e può giustificare un nuovo esame degli elenchi del rapporto speciale 301, forse anche per quanto concerne la loro conformità agli accordi dell’OMC.


1.    Intende la Commissione adire nuovamente l’organo di conciliazione dell’OMC?


2.    In caso negativo, come può la Commissione garantire che il mercato interno mantenga una struttura solida se le sue parti costitutive sono esposte singolarmente a minacce di terzi?



IT


E-005395/2012


Risposta di Karel De Gucht


a nome della Commissione


(26.6.2012)


 


 


Nella causa portata dinanzi all’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a cui si riferisce l’onorevole parlamentare, gli Stati Uniti hanno assunto un impegno (in un cosiddetto Statement of Administrative Action) di non adottare misure non coerenti con i propri obblighi previsti dall’accordo OMC. Dato che attualmente non vi sono indicazioni che gli Stati Uniti abbiano revocato o annullato il loro impegno, la Commissione non intende per il momento adire nuovamente l’organo di conciliazione dell’OMC.


 


La Commissione osserva che il rapporto speciale 301 degli Stati Uniti definisce effettivamente alcuni Stati membri come problematici a causa del livello locale di prodotti contraffatti. Tuttavia, per quanto risulta alla Commissione, gli Stati Uniti non hanno imposto sanzioni a tali Stati membri. I problemi menzionati dagli Stati Uniti nel rapporto speciale 301 vengono affrontati piuttosto nel contesto di un dialogo e di uno scambio d’informazioni con lo Stato membro in questione e/o tramite la Commissione.  


 


Per quanto riguarda la seconda domanda posta dagli onorevoli parlamentari, la Commissione non ritiene che il rapporto speciale 301 possa incidere sulla struttura del mercato interno. Gli onorevoli parlamentari indicano giustamente che a livello UE, la direttiva del 2004[1] ha armonizzato le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di natura civile per i casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. 








[1]     Direttiva 2004/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GU L 157 del 30.4.2004.







[1]     http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2012-2



[2]     http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds152_e.htm



[3]     GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.