LO JUGENDAMT TEDESCO E LA BEISTANDSCHAFT

1.      
Nella risposta all’interrogazione E-007711/2013 la Commissione afferma
che “
L’esercizio
di tali competenze non rientra nell’applicazione del diritto dell’Unione
europea e la Commissione
non è pertanto in grado di valutarne la compatibilità
, ma, com’è noto, esistono
strumenti comunitari – quali lo stesso

regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 – che si occupano proprio di queste tematiche
rendendo evidente una relativa competenza. L’affermazione pone in luce un
inammissibile paradosso. Potrebbe chiarire definitivamente la Commissione se, a suo
avviso, la competenza delle istituzioni comunitare nelle menzionate materie
davvero non sussista, soprattutto in presenza di violazione di diritti
fondamentali riconosciuti invece negli altri Paesi dell’Unione?

 

2.      
Poiché la
Commissione nella citata risposta afferma
che “ammesso che possa [lo Jugendamt]
prendere “decisioni unilaterali”
desideriamo
precisare che l’articolo di legge relativo al provvedimento di Beistandschaft prevede che il
provvedimento venga emesso solo su richiesta del genitore che si trova con il
minore (in mancanza, in accordo o in violazione di una sentenza di affido) in
territorio tedesco e senza nessun tipo di consultazione dell’altro genitore
(non di raro vittima della sottrazione di suo figlio) e ne prevede inoltre
l’immediata esecutività. Chiediamo pertanto il consenso della Commissione nel
definire il provvedimento di Beistandschaft
una “decisone unilaterale”

 

3.      
Poiché la
Commissione nella citata risposta afferma
che “lo Jugendamt non è assimilato a una
giurisdizione ai sensi del suddetto regolamento; pertanto, ammesso che possa
prendere “decisioni unilaterali”, queste non fruirebbero delle norme previste
dal regolamento sulle obbligazioni alimentari in materia di riconoscimento e di
esecuzione, in particolare dell’abolizione dell’exequatur (articolo 17) e della
procedura di riesame (articolo 19)”),
potrebbe chiarire se è corretto
quanto inteso, che le decisioni dello Jugendamt
denominate Beistandschaft, nonché i
provvedimenti del Tribunale Familiare che pedissequamente le recepiscono nella
sostanza, non vanno sottoposti all’applicazione
del
regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e quindi in particolare non beneficiano
dell’abolizione dell’exequatur e
dell’abolizione della procedura di riesame, di cui agli artt. 17 e 19, e di
conseguenza devono e possono essere riesaminati nel merito dalle Autorità Giudiziarie
nazionali?


IT

E-011668/2013

Risposta di Viviane Reding

a nome della Commissione

(11.12.2013)

In merito alle competenze in
materia di consulenza giuridica (“Beistandschaft”) concessa allo “Jugendamt” (l’Ufficio
di assistenza dei minori tedesco), la Commissione rimanda gli onorevoli deputati alle
risposte fornite alle interrogazioni scritte E-007539/2012 ed E‑003342/2013.

 

La Commissione desidera
inoltre precisare che il regolamento (CE) n. 4/2009[1] e le sue disposizioni
che aboliscono l’exequatur e prevedono la procedura di ricorso si applicano
solo a decisioni giurisdizionali, transazioni giudiziarie e atti pubblici in
materia di obbligazioni alimentari. Il regolamento (CE) n. 4/2009 non
riguarda misure che concedono allo “Jugendamt” competenze in materia di consulenza
giuridica.

 

Nel caso delle obbligazioni
alimentari, la Commissione
desidera sottolineare che in generale, una decisione giurisdizionale, una
transazione giudiziaria o un atto pubblico, compreso un accordo sugli alimenti,
concluso con le autorità amministrative o da queste autenticato, che soddisfi
le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 4/2009, godono, in un altro
Stato membro, dell’abolizione dell’exequatur prevista dal regolamento.

 

È altresì importante informare gli
onorevoli deputati che, come regola generale, un ente pubblico di uno Stato
membro, che in virtù del diritto nazionale ha il diritto di agire per conto di
una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni
erogate al creditore in luogo degli alimenti, può chiedere l’esecuzione in un
altro Stato membro, senza una previa procedura di exequatur, di una decisione
giudiziaria emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico o
di una decisione giudiziaria emessa tra il creditore e il debitore a concorrenza
delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.

 

La Commissione rinvia
infine gli onorevoli deputati anche alla risposta fornita all’interrogazione
scritta E-011669/2013.

 



[1]
    GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.