LA BEISTANDSCHAFT DELLO JUGENDAMT

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA DEGLI ONN. NICCOLO’ RINALDI (ALDE), CRISTIANA MUSCARDINI (ECR), ROBERTA ANGELILLI (PPE), PATRIZIA TOIA (S&D), ERMINIA MAZZONI (PPE), ORESTE ROSSI (PPE)

Nella risposta 
all’interrogazione scritta E-007711/213
del 20.08.2013, la
Commissione ha fatto
riferimento ad “
informazioni di cui dispone la Commissione”.

 

  1. Potrebbe
    indicare specificamente in cosa consistono le informazioni di cui dispone la Commissione? Si
    tratta di informazioni provenienti esclusivamente dalla Germania, Paese
    del quale si contestano i provvedimenti?
  2. La Commissione ha verificato gli
    articoli del Codice tedesco citati nella Petizione Beistandschaft,  dichiarata ricevibile nel novembre 2012
    ed alla quale è stato attribuito il numero 0979-2012?

 

Nella citata risposta  la Commissione ha
affermato che lo Jugendamt opera “
in veste di consigliere giuridico del
minore
”,

 

  1. Potrebbe
    chiarire cosa si deve intendere con detta qualifica di “consigliere
    giuridico” e in che misura viene “giuridicamente consigliato” un minore ad
    agire contro il suo proprio genitore per ricevere dei soldi?
  2. E
    come si spiega che detto “consigliere giuridico” ottenga il
    pagamento degli anticipi sugli alimenti attraverso il Bundesland,
    prima ancora che il giudice competente abbia sentenziato sull’affido?
  3. Come
    si concilia questo ruolo con il divieto di esercitare il ruolo di
    consigliere giuridico per chi giurista non è, e tantomeno lo sono gli
    impiegati dello Jugendamt?

 

IT

E-011669/2013

Risposta di Viviane Reding

a nome della Commissione

(11.12.2013)

La Commissione assicura agli onorevoli deputati
di aver attentamente verificato tutti gli atti legislativi correlati all’interrogazione
scritta E-007711/2013 e alla petizione 00979/2012 citate nell’interrogazione.

 

Al riguardo, la Commissione coglie l’occasione per precisare che
i compiti dello “Jugendamt” (l’Ufficio di assistenza dei minori tedesco), in
quanto consigliere giuridico (“Beistand”) del minore in materia di obbligazioni
alimentari, devono essere definiti ai sensi del diritto nazionale tedesco, in
particolare della sezione 1712 del codice civile tedesco (BGB).

 

Inoltre, la
Commissione desidera sottolineare che il suo principale
obiettivo nel campo delle obbligazioni alimentari nei confronti del minore è
promuoverne il rapido recupero nei casi transfrontalieri all’interno dell’Unione
europea. È tuttavia responsabilità degli Stati membri sviluppare regimi
specifici per fornire assistenza finanziaria o giuridica in materia di
obbligazioni alimentari ai minori che ne hanno bisogno. La messa a punto di
questi regimi è una questione di competenza del diritto nazionale. In
particolare, il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona
cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al
creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legislazione cui l’ente
è soggetto.

 

Per ragioni di completezza, la Commissione desidera
infine segnalare che, secondo le informazioni a sua disposizione, in caso di
contenzioso relativo a un credito alimentare secondo il diritto tedesco è
competente il giudice e non lo “Jugendamt”.