LE SCORIE RADIOATTIVE

Il problema delle discariche atomiche non è ancora risolto. Accanto alle poche centrali di trattamento delle scorie, centinaia di tonnellate di materiali contaminati dalla radioattività viaggiano attraverso l’Europa per raggiungere gli impianti di trattamento o per essere esportati verso paesi terzi. Il recente terremoto del Giappone, con i danni causati alle centrali atomiche di Fukushima, ha costretto alcuni governi europei a bloccare lo sviluppo dei programmi nucleari o, come è accaduto in Italia attraverso due referendum, a eliminarli del tutto. Ciò  nonostante le vecchie scorie italiane devono essere smaltite, tanto quelle rimaste all’interno delle centrali chiuse da tempo, quanto quelle conservate in forma liquida, talvolta in siti vicino a fiumi con rischio d’inondazione.


 


La Commissione


 


1.      ha il monitoraggio delle scorie da smaltire all’interno dell’Unione?


2.      Prevede aiuti finanziari per la promozione dello smaltimento?


3.      La scadenza del 2015 per la messa in sicurezza di tutti i materiali radioattivi è sempre valida?


4.      In caso di inadempienza da parte degli Stati, quali misure sono previste contro i trasgressori?


 



E-008643/2011


Risposta di Günther Oettinger


a nome della Commissione


(21.10.2011)


 


 


Secondo la direttiva 2011/70/Euratom del 19 luglio 2011[1], la responsabilità ultima della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi resta di competenza dello Stato membro in cui i medesimi sono generati. Inoltre, gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi nell’ambito del quale deve anche essere previsto un sistema di adeguati controlli e ispezioni regolamentate per le attività e gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.


 


Secondo la direttiva citata, i costi per la gestione dei residui radioattivi, inclusi quelli per lo stoccaggio, devono essere sostenuti da coloro che hanno prodotto tali residui.


 


Gli Stati membri devono conformarsi a tale direttiva entro il 23 agosto 2013 e comunicare alla Commissione il contenuto dei loro programmi nazionali entro il 23 agosto 2015.


 


In caso di inosservanza della legislazione dell’Unione europea, gli Stati membri sono soggetti alle procedure d’infrazione previste dai trattati[2].








[1]     GU L 199 del 2.8.2011.



[2]     Articolo 19 del trattato dell’Unione europea e articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 106bis del trattato Euratom.