L’antitrust e la mafia della paraffina

È compito della Commissione infliggere ammende qualora, nel rispetto delle procedure previste dall’Antitrust, essa scopra irregolarità da parte delle società nella fissazione dei prezzi o nella ripartizione del mercato. È quanto è avvenuto oggi per nove gruppi, incriminati d’aver partecipato tra il 1992 e il 2005 ad un cartello relativo alle cere di paraffina, in violazione dell’articolo 81 del trattato CE. Nessuna contestazione quindi della legittimità del provvedimento, fatto salvo il diritto degli incriminati di ricorrere contro il provvedimento stesso nel caso in cui non ne ritengano valide le motivazioni. Nel commentare la decisione, il Commissario responsabile per la concorrenza ha tuttavia parlato di «mafia della paraffina», un termine assolutamente inopportuno, in quanto si presta a interpretazioni equivoche che non corrispondono di certo alla realtà in cui operano legittimamente le società denunciate.

1. Ritiene corretto la Commissione un simile linguaggio, usato in genere per definire la criminalità e la delinquenza organizzata che commettono delitti efferati?

2. Considera normale l’esclusione dall’incriminazione della società che, pur appartenendo al cartello, ne ha rivelato l’esistenza?

3. È casuale e fortuita la nazionalità della società in questione quanto alla decisione di escluderla dall’ammenda, o si tratta di una regola che viene sempre rispettata in casi simili?

4. Non teme la Commissione che questo modo di fare possa causare, nella crisi generale delle borse europee, squilibri negativi per i risparmiatori?

 

Risposta data da Neelie Kroes a nome della Commissione

1. Il 1o ottobre 2008 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 81 con la quale ha imposto ammende a nove gruppi di società per aver partecipato a un cartello relativo alle cere di paraffina fra il 1992 e il 2005. Come si legge dal comunicato stampa probabilmente in Europa non vi è una sola famiglia o impresa che non abbia acquistato prodotti interessati dal cartello della «mafia della paraffina» e All’interno del gruppo Shell questo cartello era denominato «mafia della paraffina», mentre nel gruppo Sasol veniva definito «Blauer Salon», dal nome del bar di un hotel in Germania in cui si sono svolte le prime riunioni del cartello(1). Di conseguenza, il termine «mafia della paraffina» è stato utilizzato da uno dei membri del cartello per riferirsi alle riunioni segrete del cartello stesso e ai contatti illeciti con i suoi concorrenti, il che dimostra come i membri del cartello fossero consapevoli dell’illegalità dell’obiettivo di questo tipo di accordi. La Commissione non ha pertanto inventato tale termine, ma lo ha solamente citato.

2. L’esenzione dalle ammende è stata concessa in base alla politica di trattamento favorevole, oggetto di una comunicazione pubblicata dalla Commissione, adottata per la prima volta nel 1996 e riveduta nel 2002 e nel 2006(2). L’applicazione delle misure di lotta contro i cartelli ha tratto enorme profitto dall’attuazione di questo programma di trattamento favorevole. Quanti più cartelli verranno individuati, tanto più forte sarà l’effetto di dissuasione, in quanto il rischio di essere scoperti aumenta.

La Commissione non concede facilmente il beneficio dell’immunità, è l’impresa a doverlo meritare. A norma del programma di trattamento favorevole, riceve l’immunità totale dalle ammende l’impresa che per prima denunci alla Commissione un’intesa non ancora scoperta, fornendo informazioni sufficienti per consentirle di svolgere un accertamento nei locali delle imprese sospettate di partecipare al cartello. Se la Commissione è già in possesso di informazioni sufficienti per avviare un accertamento o lo ha già effettuato, l’impresa deve fornirle elementi di prova che le consentano di constatare l’infrazione della normativa antitrust. L’impresa deve comunque cooperare pienamente con la Commissione durante tutto il procedimento, fornendole tutti gli elementi probatori di cui dispone e interrompendo immediatamente la violazione. L’impresa rischia di perdere l’immunità qualora non rispetti tutte le suddette condizioni.

Inoltre, sebbene l’impresa che ottiene l’immunità non abbia obbligazioni finanziarie per l’infrazione in questione, rimane comunque il fatto che essa vi ha partecipato. Ciò può influire su vari aspetti, quali la perdita di reputazione o eventuali richieste di risarcimento danni da parte di privati.

3. Come illustrato nella risposta alla seconda domanda, un’impresa deve rispettare condizioni rigorose per ottenere l’immunità dall’ammenda (o la sua riduzione). Dette condizioni sono completamente oggettive e applicabili a tutti i casi di cartello. Solo l’impresa che offre per prima la sua cooperazione può ricevere l’immunità, indipendentemente dalla sua nazionalità. Le altre imprese che decidono successivamente di cooperare con la Commissione possono beneficiare di determinate riduzioni dell’ammenda, specificate al punto 26 della comunicazione relativa al trattamento favorevole.

4. La Commissione non teme che questo modo di fare possa causare squilibri negativi per i risparmiatori e ritiene che l’attuale crisi finanziaria non costituisca una ragione per cambiare la sua politica di lotta contro le intese illecite in Europa, che danneggiano non solo i consumatori ma anche la competitività della nostra intera economia. Le imprese e i consumatori europei hanno diritto a prezzi determinati in un mercato concorrenziale e non concordati dai fornitori intorno a un tavolo. Ciò è quanto mai importante in un momento di difficoltà economiche.

 

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(1) Si veda http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1434&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
(2) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:298:0017:0022:IT:PDF