Impianto e biomassa vegetali di Volteggio

Il Consiglio comunale di Volteggio (Alessandria) ha dato il suo accordo per la costruzione e la gestione di un impianto di cogenerazione a biomasse vegetali dalla potenza stimata in 15 Mw termici e in 3 Mw elettrici.

Potrebbe la Commissione chiarire:

 

1. se sono stati stanziati o sono previsti finanziamenti europei per la realizzazione di tale struttura,
2.

a quale direttiva fare riferimento per avere garanzie sulla sicurezza della popolazione limitrofa all’impianto?

 

Risposta data da Stavros Dimas a nome della Commissione

1. Non è stato concesso alcun fondo strutturale al Consiglio comunale di Voltaggio (Alessandria) per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomasse vegetali.

2. La principale direttiva europea in materia di sicurezza all’interno di siti industriali e nelle zone limitrofe è la direttiva Seveso(1), volta a prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze sull’uomo e sull’ambiente. Un impianto rientra nel campo d’applicazione della direttiva se la quantità di sostanze pericolose presenti supera le soglie di cui all’allegato I della direttiva. Sulla base delle limitate informazioni fornite dall’onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che l’impianto di cogenerazione a biomasse di Voltaggio non sia soggetto alle disposizioni della direttiva poiché le biomasse vegetali non vengono classificate come sostanze pericolose.

Gli impianti di combustione alimentati con combustibili diversi dai rifiuti sono disciplinati dalla direttiva 2001/80/CE(2) sui grandi impianti di combustione e dalla direttiva 2008/1/CE(3) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) solo nel caso in cui possiedano una potenza termica nominale pari o superiore a 50 megawatt (MW). Alla luce della produzione termica e elettrica indicate dell’impianto e ipotizzando un rendimento di conversione superiore al 40 %, si stima che la potenza termica dell’impianto non superi tale valore di soglia. Di conseguenza, il funzionamento dell’impianto non rientra in nessuna della due direttive citate. Se le sostanze vegetali utilizzate come combustibile rientrano nella definizione di biomasse ai sensi della direttiva 2001/80/CE, il funzionamento dell’impianto non sarà disciplinato neanche dalla direttiva 2000/76/CE(4) sull’incenerimento dei rifiuti.

 

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(1) Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, GU L 10 del 14.1.1997.
(2) Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, GU L 309 del 27.11.2001.
(3) Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata), GU L 24 del 29.1.2008, (precedentemente direttiva 96/61/CE, GU L 257 del 10.10.1996).
(4) Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti, GU L 332 del 28.12.2000.