LA MISURA AMMINISTRATIVA “BEISTANDSCHAFT” DELLO JUGENDAMT TEDESCO

Interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dagli onn. Roberta Angelilli (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Patrizia Toia (S&D), Niccolò Rinaldi (ALDE), Oreste Rossi (NI)

Lo
Jugendamt tedesco emette correntemente nel corso della sua attività misure amministrative
“Beistandschaft” che sostanzialmente consistono nel mettere in dimora
un genitore, spesso non tedesco e non residente in Germania, per il pagamento
del sostegno alimentare per il figlio che vive, spesso prima ancora dell’intervento
di una sentenza giudiziaria che ne sancisca la legalità, con l’altro genitore
in Germania.

 

In
sostanza lo Jugendamt, dopo aver anticipato una somma che ha egli stesso ha
stabilito congrua al genitore che vive “de facto” con il figlio, richiede, con la prerogativa e la
forza esecutiva di un organismo pubblico, le somme all’altro genitore.

 

La
“Beistandschaft” non é appellabile, non vi é contraddittorio al
momento della sua definizione e spesso é viziata da mancata notificazione alla
parte che ne apprende l’esistenza soltanto dopo molto tempo, addirittura con il
sequestro delle somme richieste dallo stipendio.

 

Alla
luce di quanto sopra esposto e dopo verifica della legislazione tedesca in
materia, potrebbe la Commissione dire se:

– ritiene
che la misura amministrava “Beistandschaft, sia compatibile con il diritto
dell’Unione Europea;

 

e
più specificatamente se:

 


ritiene che una misura amministrativa senza contraddittorio come la “Beistandschaft”,
 in cui un organismo pubblico come lo Jugendamt
si sostituisce ad una delle parti contro l’altra, sia compatibile con
l’articolo 17 del Regolamento n° 4/2009 del Consiglio, che prevede che la
decisione emessa sia riconosciuta in un altro Stato
membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e
quindi sia immediatamente esecutiva;

 


ritiene che una misura amministrativa che non preveda nessun tipo di appello come
la “Beistandschaft” emessa da un organismo pubblico come lo
Jugendamt, sia in contrasto con l’articolo 19 del Regolamento n° 4/2009 del
Consiglio del 18 dicembre 2008.

IT

E-007711/2013

Risposta di Viviane Reding

a nome della Commissione

(20.8.2013)

 

 

Gli onorevoli deputati chiedono alla
Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità della Beistandschaft con il
diritto dell’Unione europea. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la Beistandschaft in
materia di obbligazioni alimentari designa il potere dello Jugendamt (ufficio
di assistenza ai minori) di agire in veste di consigliere giuridico del minore.
La Commissione
sottolinea che la determinazione di un credito alimentare o di prestazioni
erogate in luogo degli alimenti, l’organizzazione interna di uno Stato membro
ai fini dell’erogazione degli alimenti, la definizione dei poteri dello
Jugendamt nell’assistenza ai minori relativamente agli alimenti, il diritto di
agire per il rimborso di prestazioni erogate in luogo degli alimenti
appartengono alla sfera del diritto nazionale. L’esercizio di tali competenze
non rientra nell’applicazione del diritto dell’Unione europea e la Commissione non è
pertanto in grado di valutarne la compatibilità.

 

Peraltro, gli onorevoli deputati
chiedono il parere della Commissione sulla compatibilità di una decisione presa
dal Jugendamt, nell’ambito delle prerogative di Beistandschaft in materia di
obbligazioni alimentari, con gli articoli 17 e 19 del regolamento (CE) n. 4/2009
(regolamento sulle obbligazioni alimentari). La Commissione precisa
che lo Jugendamt non è assimilato a una giurisdizione ai sensi del suddetto
regolamento; pertanto, ammesso che possa prendere “decisioni unilaterali”,
queste non fruirebbero delle norme previste dal regolamento sulle obbligazioni
alimentari in materia di riconoscimento e di esecuzione, in particolare dell’abolizione
dell’exequatur (articolo 17) e della procedura di riesame (articolo 19).