CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE IN MATERIA CIVILE: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN GERMANIA

Interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dagli onn. Roberta Angelilli (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Patrizia Toia (S&D), Niccolò Rinaldi (ALDE), Oreste Rossi (NI)

Il Mediatore del Parlamento Europeo per i
casi di sottrazione internazionale di minori ha ricevuto diverse segnalazioni
di presunte irregolarità concernenti l’applicazione in Germania della normativa
per la concessione del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di
controversie transfrontaliere in materia civile.

Viene, infatti, segnalato che spesso in
Germania a decidere della concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato
in casi di controversie transfrontaliere in materia civile, sia la stessa
autorità giudiziaria competente per il merito della controversia.

Altresì in alcuni casi, l’autorità
giudiziaria impone al richiedente, ai fini della concessione o meno del
patrocinio a spese dello Stato, di fornire alla controparte i documenti
giustificativi relativi al reddito, patrimonio, situazione familiare, e
valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente della domanda
di patrocinio a spese dello Stato. 

Si chiede pertanto alla Commissione se:

– sia in contrasto con la Direttiva 2002/8/CE
del Consiglio del 27 Gennaio 2003, che la stessa Autorità giudiziaria
competente nel merito decida anche della concessione del patrocinio a spese
dello Stato per il richiedente;

– sia in contrasto con la Direttiva 2002/8/CE
del Consiglio del 27 Gennaio 2003, che l’Autorità giudiziaria competente
richieda che i documenti giustificativi della domanda di patrocinio a spese
dello Stato  relativi al reddito,
patrimonio, situazione familiare, e valutazione delle risorse delle persone a
carico del richiedente debbano essere messe a disposizione della controparte.

IT

E-007710/2013

Risposta di Viviane Reding

a nome della Commissione

(30.8.2013)

La direttiva 2003/8/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 (“direttiva sul patrocinio a spese dello Stato”) punta
a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere
attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese
dello Stato in tali controversie. La direttiva assicura che la complessità e le
differenze dei sistemi giuridici degli Stati membri, così come i costi
derivanti dal carattere transfrontaliero delle controversie, non ostacolino
l’accesso alla giustizia. Tuttavia, essa non interviene nei sistemi giudiziari
degli Stati membri laddove tale intervento non risulta necessario in
considerazione dell’obiettivo della direttiva. Pertanto, la direttiva non
disciplina le questioni di competenza, né armonizza la procedura per le
richieste di patrocinio negli Stati membri.

 

Poiché la direttiva non stabilisce quale
autorità nello Stato membro del foro o di esecuzione della sentenza è
competente a decidere in merito alla richiesta di patrocinio a spese dello
Stato, il fatto che in uno Stato membro l’autorità giudiziaria che decide se
concedere il patrocinio al richiedente possa essere la stessa autorità
giudiziaria competente in caso di controversia non viola la direttiva in
questione.

 

La direttiva sul patrocinio a spese
dello Stato non disciplina la questione della riservatezza delle informazioni
riguardanti le risorse finanziarie del richiedente, né stabilisce in quali casi
tali informazioni possano essere comunicate alla parte avversa. Pertanto, la possibilità
concessa all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di decidere di mettere a
disposizione della parte avversa i documenti giustificativi relativi al
reddito, al patrimonio e alla situazione familiare del richiedente e la
valutazione delle risorse delle persone a suo carico non viola la direttiva.