In
Italia, come probabilmente in molti altri Paesi europei, esiste un organismo
per la valutazione del sistema dell’istruzione. Le procedure sono
informatizzate e le prove, che hanno luogo nelle scuole, vengono inserite alla
loro conclusione nel computer centrale di valutazione, in base a certe
procedure. Una di queste consiste nella segnalazione del codice di disabilità,
secondo il quale la prova dello studente disabile non viene valutata insieme a
quella dei suoi compagni. Se si valuta che in Italia gli allievi disabili che
frequentano le scuole sono 200.000, ci si chiede in che cosa consista
l’esattezza di valutazione di un sistema che esclude 200.000 test dal
monitoraggio. Ciò detto,
la Commissione
1. può
dirci se una “Valutazione del Sistema dell’Istruzione” esiste anche
in altri Paesi (in quali, eventualmente)?
2. In
caso affermativo, può informarci se anche in quelle Valutazioni sono esclusi
automaticamente i disabili?
3. Ritiene
corretto un criterio di valutazione nazionale che non integri anche i bambini
con “con bisogni educativi speciali” , come vengono pudicamente chiamati
i disabili?
4. Un
sistema nazionale d’istruzione può permettersi una non integrazione di questo
genere?
IT
E-006933/2013
Risposta di Androulla Vassiliou
a nome della Commissione
(1.8.2013)
Le informazioni su quali paesi sottopongano a valutazione i
rispettivi sistemi d’istruzione possono essere reperite nello studio dell’OCSE
del 2013 intitolato “Sinergie per migliorare l’apprendimento: una
prospettiva internazionale sulle tecniche di analisi e valutazione”,
capitolo 8.
Le prassi relative alla partecipazione di alunni con bisogni
educativi speciali alle valutazioni variano da uno Stato membro all’altro. A
tal proposito si veda il rapporto della rete Eurydice del 2009, intitolato
“Prove nazionali di valutazione degli alunni in Europa: obiettivi,
organizzazione e uso dei risultati”, pagg. 38-41,
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/109IT.pdf).
Il rapporto individua tre modelli nel quadro dell’istruzione
dell’obbligo nelle classi ordinarie, a seconda del fatto che la partecipazione
di alunni con bisogni educativi speciali sia “prevista”,
“obbligatoria ” o “facoltativa”.
Informazioni in merito possono altresì essere reperite nello
strumento online della Commissione relativo alla disabilità (DOTCOM)[1] sviluppato dall’Academic Network of European Disability
Experts (ANED – Rete accademica degli esperti europei sulla disabilità) e
nel rapporto “Inclusive education
for young disabled people in Europe: trends,
issues and challenges” (Integrazione nel campo dell’istruzione per i
giovani disabili in Europa: tendenze, problematiche e sfide).
A norma dell’articolo 165 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea i governi nazionali restano pienamente responsabili dei
contenuti e dell’organizzazione dei propri sistemi d’istruzione. La Commissione sostiene
tuttavia l’integrazione nel campo dell’istruzione attraverso la strategia
europea sulla disabilità 2010-2020[2], in conformità dell’articolo 24
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
[1] http://www.disability-europe.net/dotcom
[2] “Un rinnovato impegno per un’Europa
senza barriere”, COM(2010) 0636 definitivo.