Importazione dalla Malesia

L’Associazione europea dei produttori di elementi di fissaggio, comunemente chiamati «fasteners» (EIFI), ha presentato il 19 maggio 2004 una denuncia antidumping (Prot. n° A/6897) contro le importazioni di festeners in acciaio inossidabile da Cina, Indonesia, Malesia, Filippine, Taiwan, Tailandia e Vietnam.

La Commissione, dopo aver esperito le investigazioni necessarie, ha istituito il 20 maggio 2005 dazi antidumping provvisori — in seguito divenuti definitivi — nei confronti di Cina, Indonesia, Taiwan, Tailandia e Vietnam. Nessun dazio è stato applicato invece alle importazioni dalla Malesia e dalle Filippine.

Dalle tabelle statistiche di Eurostat relative alle importazioni di fasteners dal 2004 al 2007, si nota facilmente che le quantità che fino al maggio 2005 venivano importate dai Paesi oggetto della denuncia sono state comunque importate — successivamente all’applicazione dei dazi AD — attraverso Malesia e Filippine ed il totale delle importazioni nel periodo 2004-2007 è risultato il medesimo. La Malesia è passata infatti da 142 t/m del 2004 a 1.135 t/m del 2007, mentre i Paesi ai quali è stato applicato il dazio antidumping, da 2.831 t/m del 2004, sono passati a 1.277 t/m:

Potrebbe la Commissione precisare:

come spiega queste coincidenze,
le ragioni che l’hanno spinta nel 2005 ad escludere la Malesia dall’applicazione dei DA,
se non ritenga che i dati presentati siano sufficientemente eloquenti nel confermare una triangolazione attraverso la Malesia delle importazioni di fasteners, dato che quest’ultimo paese non ha una capacità produttiva adeguata alla quantità di fasteners esportata verso l’UE,
perché non pensi di rivedere la sua posizione, applicando i DA anche alla Malesia?

 

 

18 luglio 2008  
Risposta data da Peter Mandelson a nome della Commissione

L’Unione europea ha applicato dazi antidumping definitivi alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Cina, dell’Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam(1).

Nel corso dei procedimenti si è indagato anche sulle importazioni dalla Malaysia. La Commissione ha pertanto verificato attentamente le informazioni pervenute dai due esportatori produttori malesi, che rappresentano il 100 % delle esportazioni malesi verso l’Unione europea, interrompendo successivamente le indagini in quanto in quel periodo non erano state rilevate pratiche di dumping(2).

La normativa europea antidumping contempla la possibilità di aprire inchieste relative all’elusione nei casi di trasbordo illegale o operazioni di assemblaggio. Le indagini possono essere aperte su richiesta di una parte interessata o su iniziativa della Commissione stessa. In entrambi i casi vanno rispettate le condizioni poste dalla normativa antidumping, compreso l’obbligo di testimonianza.

In questa fase la Commissione non dispone di sufficienti prove che dimostrino un’elusione dei provvedimenti in vigore da parte della Malysia e siano tali da consentire l’apertura di un’inchiesta. A questo proposito è opportuno sottolineare che un mero aumento delle importazioni dalla Malysia non costituisce motivo sufficiente. La Commissione può aprire un’inchiesta volta ad appurare eventuali elusioni solo laddove si possa dimostrare con sufficiente certezza che la crescita dipenda da pratiche di elusione, ad esempio il trasbordo di merce attraverso la Malaysia.