IL MAE, LO JUGENDAMT E I GENITORI EUROPEI

Cristiana Muscardini (PPE) e Nathalie Griesbeck (ALDE)


Il dibattito sul mandato d’arresto europeo (MAE) che ha luogo nella sessione di giugno a Strasburgo offre lo spunto per denunciare per l’ennesima volta le inconsuete procedure usate dalla Giustizia tedesca contro i genitori separati non tedeschi, che portano con sé fuori dalla Germania, i figli minorenni. La causa giudiziaria per l’affido dei minori da procedimento civile si trasforma automaticamente in procedimento penale, tanto che il genitore che abbandona la Germania viene perseguito con un mandato d’arresto europeo come se fosse un terrorista. Non dimentichiamo infatti che il MAE, introdotto nel 2004 anche in reazione all’11 settembre, è una procedura di estradizione accelerata tra gli Stati, pensata per colpire sospetti terroristi e chi è accusato di crimini gravi. Con l’uso che la Germania ne fa contro i genitori separati non tedeschi viene dimostrato che la definizione di «reato grave» è molto aperta alle interpretazioni, con grave danno, morale e materiale, per chi ne viene colpito impropriamente.


La Commissione:
















1.


Quando capirà finalmente che nel settore del diritto di famiglia c’è qualcosa che non funziona in Europa?


2.


Quando si renderà conto che certe procedure, come quelle usate in Germania contro i genitori separati non tedeschi, sfociano sempre nel sottrarre loro i figli a vantaggio del genitore tedesco?


3.


Quando prenderà atto che quasi sempre il genitore non tedesco, a conclusione delle vicende giudiziarie impostate dalla Germania, non riuscirà più a vedere i propri figli, in barba ai principi sostenuti dalla Convenzione dell’Aja sulla tutela dei minori e del Regolamento Bruxelles II del 2003, che stabiliscono tra l’altro di ascoltare anche il parere dei figli in ordine al paese in cui desiderano vivere?


4.


Concepisce normale, ammissibile, legittimo, l’uso del MAE contro una madre colpevole soltanto di amare i propri figli sopra ogni altra cosa?


 



E-006421/2011


Risposta di Viviane Reding


a nome della Commissione


(23.8.2011)


 


 


Per quanto concerne gli aspetti relativi al diritto di famiglia sollevati nell’interrogazione scritta delle onorevoli parlamentari, la Commissione si permette di rinviare alle risposte fornite alle precedenti interrogazioni scritte E-001894/2010, E-000908/2010 e E-002998/2010 presentate dall’ on. Muscardini e E-009942/2010 presentata dagli onorevoli Muscardini e Mauro[1].


 


In merito al mandato di arresto europeo, le onorevoli parlamentari noteranno che la decisione quadro sul mandato di arresto e le procedure di consegna tra gli Stati membri[2] prevede che un mandato di arresto sia emesso esclusivamente ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa e l’ azione per cui la persona è ricercata debba comportare una pena minima di dodici mesi o, nel caso in cui sia stata pronunciata la sentenza, la condanna sia di durata non inferiore ai quattro mesi. Inoltre, gli Stati membri hanno convenuto, a livello di Consiglio, che l’autorità giudiziaria emittente debba eseguire un controllo della proporzionalità valutando la gravità del reato commesso la durata della condanna e i costi e i benefici che l’esecuzione di un mandato d’arresto comporta. Tale decisione trova riscontro nel manuale europeo sull’emissione del mandato di arresto europeo[3] ed è stata confermata dalla Commissione nella sua recente relazione sull’attuazione del mandato d’arresto europeo[4]. Pertanto, qualsiasi decisione da parte delle autorità giudiziarie tedesche di emettere un MAE, è soggetta ai suddetti parametri e spetta alla stessa autorità giudiziaria valutare le circostanze particolari di ogni singolo caso.


 








[1]     http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB.



[2]     2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri – Dichiarazioni rilasciate da alcuni Stati membri in merito all’adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002.



[3]     Documento del Consiglio 17195/10 COPEN 275



[4]     COM (2011) 175 definitivo.