I DERIVATI CDS

In Italia
il loro volume di scambio corrisponde a quasi 400 miliardi di euro di titoli
assicurati, ovvero il 20 per cento circa del debito pubblico. In realtà –
dicono i tecnici – le cifre sono contraddittorie ed il mercato è opaco perché
vengono scambiati anche i Cds “nudi”, utilizzati cioè a puro scopo speculativo,
senza un Btp sottostante assicurato, quindi con grande rischio. Questo enorme
mercato delle scommesse finanziarie è reso possibile dalla mancanza di una
regolamentazione pertinente e dal fatto che esso è oligopolistico, vale a dire
gestito da pochi operatori. Questi Cds si possono comprare e rivendere – ed è
questo l’aspetto più inquietante –  anche
senza possedere Btp. Nell’ordine, dopo l’Italia, vengono la Spagna, la Francia e  la Germania come mercati di Cds.

 

La Commissione

 

1. non
ritiene che sia necessario regolamentare tale mercato dei Cds, in attesa che si
giunga alla riforma del sistema finanziario internazionale?

2. Non
crede sia opportuno, per evitare il peggio, di negare validità ai Cds
cosiddetti “nudi”, e cioè solo speculativi e non legati a un titolo
sottostante?

3. Non
pensa che questa riforma da applicare in seno all’UE possa contribuire a
risolvere quella globale?

 

IT

E-001724/2013

Risposta di Michel Barnier

a nome della Commissione

(12.4.2013)

 

 

Il
regolamento UE relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap
(CDS)[1]
è entrato in vigore il 1° novembre 2012. Il regolamento prevede una serie di
misure intese a migliorare la trasparenza, a ridurre determinati rischi
associati alle vendite allo scoperto effettuate in assenza della disponibilità
di titoli e ai CDS nudi in relazione al debito sovrano, e a garantire un
approccio normativo comune in tutti gli Stati membri. Il regolamento vieta alle
persone fisiche o giuridiche di concludere contratti CDS scoperti o nudi in
debito sovrano, per evitare il rischio che i CDS nudi in debito sovrano vengano
usati abusivamente per speculare sul declino del valore del debito sovrano in
modo tale da aggravarlo. Nel contempo però il regolamento esonera dal divieto i
CDS in debito sovrano usati per scopi di copertura legittimi, e consente alle
autorità competenti di sospendere temporaneamente il divieto nei casi in cui il
mercato del debito sovrano subisca ripercussioni negative.

 

Il
regolamento chiede alla Commissione di presentare una relazione sul riesame del
regolamento stesso. La
Commissione ha ufficialmente chiesto all’AESFEM[2]
un parere tecnico sulla valutazione dell’impatto del regolamento, che dovrebbe
pervenire alla Commissione entro la fine di maggio 2013.

 

 



[1]     Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto
e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del
rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del
24.3.2012, pag. 1).

[2]     Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati.