ETICHETTATURA DEI PRODOTTI A BASE DI TARTUFO

Interrogazione con richiesta di
risposta scritta E-013082/2013

alla Commissione

Articolo 117 del regolamento

Lara Comi (PPE), Clemente Mastella (PPE), Magdi Cristiano Allam (EFD),
Aldo Patriciello (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Susy De Martini (ECR), Mara
Bizzotto (EFD), Erminia Mazzoni (PPE), Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE),
Alfredo Antoniozzi (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Alfredo Pallone (PPE) e
Cristiana Muscardini (ECR)

Oggetto:       Etichettatura
dei prodotti a base di tartufo

Il regolamento (UE) n. 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, e il regolamento (CE) N. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e
sugli alimenti, disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari.

In essi non vi è traccia di
indicazioni specifiche riguardanti le varie specie fungine, siano esse ipogee o
epigee.

Ritiene la Commissione che una
normativa nazionale che vietasse l’utilizzo della parola “tartufo”
nella denominazione di vendita di un prodotto nella cui preparazione vi sono
sia tartufo che aroma possa essere compatibile con la citata normativa?

Che cosa pensa la Commissione
dell’introduzione, discussa in sede nazionale, della dicitura “contiene
aromi di sintesi”, relativa al solo tartufo?

IT

E-013082/2013

Risposta
di Tonio Borg

a nome
della Commissione

(10.1.2014)

 

 

La Commissione non può pregiudicare ora la
propria analisi di una misura nazionale che sarebbe chiamata a esaminare nel
contesto di una procedura di notifica. Tale esame non serve soltanto a valutare
la compatibilità della misura proposta con le pertinenti disposizioni unionali,
ma anche la sua proporzionalità rispetto agli obiettivi che si prefigge.