ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA

L’etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari, assieme alla loro presentazione, deve  rispondere ad una esigenza di trasparenza e correttezza delle informazioni fornite al consumatore. Tali informazioni infatti dovrebbero sempre essere ben leggibili, chiare e comprensibili in modo da non indurre il consumatore in errore sulle origini e sulle caratteristiche del prodotto stesso. Tuttavia sempre più spesso viene rilevato che, in diversi settori merceologici e nei comparti diesposizione nei locali di vendita, non sempre vengono seguite prassi corrette.Al fine di garantire una maggior tutela della salute dei consumatori ed il loro diritto ad una corretta informazione, fin dai primi anni ’80 un’Associazione internazionale di promozione sociale ha proposto un’etichettatura più trasparente denominata in seguito “Etichetta Trasparente Pianesiana” dal nome del suo inventore.Da allora sempre più produttori hanno iniziato ad adottarla, trovando grande appoggio e soddisfazione da parte dei propri consumatori. Nel 2003, con l’approvazione dell’allora Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,  la suddetta etichetta è stata anche presentata presso il ristorante dei Senatori della Repubblica Italiana.Giudicando l’utilità obiettiva di questa esperienza, la Commissione può dirci: 

1.   Se è a conoscenza della “Etichetta Trasparente Pianesiana”

E-1497/08IT

 

Risposta di Androulla Vassiliou

 

a nome della Commissione

 

(21.4.2008)

   La Commissione è a conoscenza del sistema di etichettatura citato dall’onorevole parlamentare che rappresenta un sistema volontario basato sulla fornitura di informazioni sull’intera catena alimentare dalla fattoria allo scaffale del negozio. A livello comunitario, il quadro giuridico per le disposizioni sull’etichettatura degli alimenti da consegnare al consumatore finale, è stabilito nella direttiva 2000/13/CE[1]. Questa direttiva stabilisce che l’etichettatura e i metodi utilizzati non devono indurre il consumatore in un errore essenziale. Di conseguenza qualsiasi informazione o etichettatura fornita su una base volontaria, come il sistema citato dall’onorevole parlamentare, deve essere conforme a questo requisito generale e a qualsiasi requisito che si possa applicare attraverso una legislazione specifica comunitaria o nazionale. Inoltre, per prodotti organici, cui sembra far riferimento il sistema menzionato dall’onorevole parlamentare, si applica il regolamento (CEE) n. 2092/91[2] del Consiglio. Questa legislazione stabilisce i requisiti minimi per l’etichettatura e la commercializzazione dei prodotti come organici. Le informazioni supplementari sull’etichetta di prodotti organici devono anche rispettare le disposizioni generali relative all’etichettatura degli alimenti citate poc’anzi.


[1]     Direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000.
[2]     Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, GU L 198 del 22.7.1991.