Dazio antidumping e lampade a risparmio energetico

 

Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha prorogato il dazio antidumping di ulteriori 12 mesi. La singolarità del provvedimento, finalizzato a limitare le importazioni dalla Cina, è la disparità del dazio che alcuni operatori devono pagare al 66,1 per cento, a fronte di altri operatori, anche cinesi, a cui è stato riservato un dazio ridotto o nullo, secondo un criterio non dichiarato. La produzione europea di lampade è molto limitata e in costante calo e l’interesse dell’UE, considerando la necessità di una preminente politica ambientale, è di ottenere il maggior risparmio energetico possibile diffondendo, tra le altre misure, anche l’uso delle lampade CFL-i .  

Se questa considerazione è corretta, 

1.   Perché la Commissione non propone la liberalizzazione dei flussi, qualunque sia la loro provenienza?

2.   Perché, nell’interesse del consumatore, non si istituisce un dazio che abbia ad oggetto non la provenienza delle lampade, quanto piuttosto la loro qualità, vale a dire l’efficienza energetica?

3.   Perché consentire che i beneficiari dell’esenzione del dazio antidumping possano importare lampade non sempre tra le più efficienti, mentre altri produttori, che vantano produzioni realizzate in Estremo Oriente con tecnologia e brevetti europei di grande qualità, sono invece discriminati?

4.   Tenuto conto della dichiarazione del portavoce del Commissario che nella conferenza stampa conclusiva del 15 ottobre ha definito la scelta della proroga “una battaglia commerciale fra multinazionali”, la Commissione, non ritiene opportuno esercitare un controllo severo quando le multinazionali danno prova di abusare della loro posizione dominante?

 

E-0831/08IT

 

Risposta del Commissario Peter Mandelson

 

a nome della Commissione

 

(17.4.2008)

    Per quanto riguarda il primo quesito, come l’Onorevole parlamentare certamente sa, la Commissione attua una strategia generale mirata a favorire un maggior consumo di prodotti rispettosi dell’ambiente, ivi compreso questo tipo di tecnologia. Nel contesto dell’agenda di Doha per lo sviluppo, questa strategia comprende interventi destinati alla riduzione o all’eliminazione dei dazi sulle merci rispettose dell’ambiente. Per quanto riguarda il secondo e il terzo quesito va osservato che l’obiettivo specifico dei dazi antidumping è quello di risolvere problemi di distorsioni della concorrenza risultanti da prassi commerciali sleali e, in quanto tale, l’applicazione di questo strumento è sottoposta a rigide condizioni conformi alla normativa dell’Organizzazione mondiale del commercio e alla legislazione comunitaria. L’entità del singolo dazio dev’essere definita con riferimento al livello di dumping del produttore esportatore, tenendo presente il danno causato all’industria comunitaria. Pertanto questo strumento non può essere utilizzato per imporre dazi connessi all’efficienza energetica delle merci cui si riferisce. Questo uso dello strumento costituirebbe una violazione degli impegni in base alla normativa comunitaria e dell’Organizzazione mondiale del commercio. Detto questo, come indicato dall’Onorevole parlamentare, va osservato che l’imposizione dei dazi antidumping era limitata a un periodo di un anno. Più precisamente risulta che, a medio e lungo termine, l’interesse generale della Comunità sarebbe quello di abolire le misure. Uno dei motivi per questa limitazione è collegato al sempre maggiore interesse e alla crescente domanda di lampade compatte a fluorescenza (CFL-i) da parte dei consumatori. Per quanto riguarda il quarto quesito, l’indagine non ha messo in evidenza un caso di abuso di posizione dominante fra i produttori di lampade CFL-i nella Comunità. In ogni caso, l’Onorevole parlamentare è certamente consapevole del fatto che le pratiche degli operatori comunitari sono soggette a tutte le disposizioni in materia di concorrenza imposte dalle autorità nazionali e comunitarie competenti in materia. La Commissione si augura che le spiegazioni fornite rispondano ai quesiti sollevati dall’Onorevole parlamentare.