Crisi finanziaria e piccole imprese

I Confidi, consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ricevono contributi pubblici destinati al rafforzamento dei fondi di garanzia/fondi rischi per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti a breve, medio e lungo termine, per lo sviluppo delle loro attività economiche e produttive. Per questa ragione i finanziamenti non rappresentano aiuti di Stato ai Confidi stessi. Per un’impresa socia, invece, ricevere una garanzia di un Confidi rappresenta un beneficio, in quanto la garanzia gli consente l’accesso al credito – che difficilmente avrebbe dal mercato – e che paga a prezzi inferiori. La “Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di garanzia”, considera come aiuto di Stato la differenza tra il prezzo di mercato adeguato alla garanzia e il prezzo realmente pagato dall’impresa al Confidi. Il costo di mercato è determinato con parametri prestabiliti ed è calcolato sulla base del rating ottenuto da ciascuna impresa. Ad un rating basso corrisponderà un costo di mercato più elevato. Per le PMI italiane che ottengono garanzie individuali dai Confidi, il costo del mercato è troppo elevato e non applicabile dai Confidi stessi, in quanto il costo dell’operazione salirebbe a un livello insopportabile per l’impresa. Per di più, per le imprese senza rating, la gran parte delle imprese piccole e artigiane, non viene chiarito quale potrà essere il costo di mercato su cui calcolare l’intensità dell’aiuto. Il cosiddetto “premio di sicurezza” per la imprese nuove senza rating fissato al 3,8% annuo, se preso come possibile parametro di riferimento, rappresenterebbe un costo troppo elevato per le imprese, poiché porterebbe il costo complessivo dell’operazione di finanziamento troppo in alto. Quindi, non potendo i Confidi applicare questi costi, ogni garanzia concessa si configurerebbe come aiuto di Stato. Ciò detto,

 

la Commissione non ritiene:

 

1.   che le piccole imprese e quelle artigianali siano poste in condizioni di difficoltà rispetto ad aziende maggiori che possono permettersi l’accesso al mercato?

 

2.   ingiustificata e penalizzante questa situazione per le imprese piccole e artigianali?

 

3.   che, vista la grave crisi finanziaria ed economica che ha rarefatto il mercato, si dovrebbe, per un periodo circoscritto di tempo (2 anni), applicare norme più elastiche nel considerare aiuti di Stato la differenza tra il costo della garanzia del Confidi e quello praticato sul mercato per le piccole imprese e gli artigiani?

 

4.   che questa situazione sfavorevole alle imprese piccole ed artigiane possa rappresentare un elemento obiettivo che concorre a falsare la concorrenza?

 

5.   che nell’attuale situazione il sostegno e l’aiuto alle piccole e medie imprese e alle imprese artigianali rappresenti un incentivo contro la recessione e la perdita dei posti di lavoro?

 

Risposta data da Neelie Kroes a nome della Commissione

L’Onorevole parlamentare si riferisce alle difficoltà e ai costi che le piccole imprese (compresi gli artigiani) si troverebbero ad affrontare per ottenere garanzie che permettano loro l’accesso al mercato del credito. Si richiama al sostegno destinato alle piccole imprese in Italia attraverso i Confidi, che sono consorzi di garanzia, e che potrebbero, essi, non essere oggetto di aiuti.

In base alla pratica, la Commissione ha stabilito norme per la valutazione degli elementi di aiuto di Stato contenuti nelle garanzie alle piccole imprese. Come indica correttamente l’Onorevole parlamentare, tali norme figurano nella «Comunicazione sulle garanzie»(1) approvata nel giugno 2008 dopo un’ampia consultazione pubblica.

Come si legge nell’introduzione della Comunicazione, «la Commissione intende fornire alle piccole e medie imprese (in appresso “PMI”) e agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza che predeterminano, per una data impresa e sulla base del suo rating finanziario, il premio minimo che deve essere applicato affinché una garanzia statale non venga considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Analogamente, qualsiasi differenziale negativo del premio richiesto rispetto a tale livello potrebbe essere considerato come elemento di aiuto.»

La Comunicazione sulle garanzie fornisce una griglia di parametri per valutare se la garanzia contenga o meno un elemento di aiuto per la PMI beneficiaria. Va inoltre osservato che gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia per le PMI possono essere calcolati anche attraverso metodologie già ammesse dalla Commissione dopo la loro notifica. La Commissione ha già approvato diverse metodologie nazionali (ad esempio in Germania, Austria e Francia).

Va poi menzionato che le garanzie statali conformi alle condizioni stabilite nel regolamento de minimis non sono ritenute aiuti di Stato.

La Commissione osserva anche che, nei casi in cui la garanzia per una PMI costituisca un aiuto, tale aiuto potrebbe ancora essere compatibile con il trattato CE e con le norme in materia di aiuti di Stato in base ad una serie di disposizioni, in particolare quelle del regolamento generale di esenzione per categoria(2) (reg. 800/2008).

La Commissione rimanda infine l’Onorevole parlamentare alle disposizioni contenute nel Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica(3), applicabile fino alla fine del 2010. Tali disposizioni, in particolare quelle relative alle garanzie (punto 4.3), sono specificamente concepite per consentire agli Stati di sostenere le piccole imprese in difficoltà in questo periodo di crisi economica. La Commissione osserva che finora diversi Stati membri si sono avvalsi di questa possibilità ed hanno ricevuto l’autorizzazione della Commissione a concedere aiuti (tutte le decisioni adottate sono disponibili sul sito web della Commissione(4)).

Concludendo, la Commissione ritiene che le sue norme in materia di aiuti di Stato relative alle garanzie contengano già disposizioni più favorevoli per le piccole imprese. La Commissione sottolinea infine che ha consentito un margine di flessibilità per la concessione di aiuti di Stato alle piccole imprese nel contesto di crisi, e si aspetta che gli Stati membri colgano questa opportunità.

 

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(1) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; GU C 155 del 20.6.2008, pagg. 10-22.
(2) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47.
(3) GU C 83 del 7.4.2009.
(4) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/tackling_economic_crisis.html