Convenzione dell’Aja e ruolo dello Jugendamt

Il Parlamento sta approvando la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e altri membri della famiglia. Il provvedimento risponde ad un’esigenza reale, dati i numerosi casi di conflitto tra coniugi di diversa nazionalità, tanto appartenenti a Stati dell’Unione, quanto residenti in Stati terzi. La decisione auspicata mi sembra un passo avanti nella buona direzione. Potrebbero nascere problemi, tuttavia, nel  corso dell’applicazione di questa convenzione, data la differenza esistente nei vari diritti di famiglia nazionali. Nei casi conflittuali in cui è implicato un coniuge tedesco, ad esempio, quasi sempre  quest’ultimo ne esce avvantaggiato, a discapito del coniuge di un’altra nazionalità. Sono molti i casi di cittadini europei non tedeschi che hanno inoltrato petizioni o segnalazioni al Palamento europeo, lamentando discriminazioni ad opera dello Jugendamt tedesco, che svolge un ruolo esclusivo, quando si tratta di minori, anche nei confronti dei tribunali ordinari. La difformità dei diritti di famiglia può creare difficoltà e non realizzare quella giustizia oggettiva che rispetti in modo paritario il diritto dei coniugi. Di fronte a queste

prospettive e per evitare qualsiasi falso apprezzamento, 

la Commissione 

  1. può dirci quanti sono stati negli ultimi anni i casi di conflitto matrimoniale tra coniugi comunitari non tedeschi e tedeschi e verificare a chi sono giovate in prevalenza le sentenze dello Jugendamt: al coniuge comunitario, o a quello tedesco?
  2. Non crede che l’istituzione di un Ente centrale europeo, nell’ambito dello spazio giuridico europeo per il diritto di famiglia, potrebbe farsi carico in tempi brevi dei ricorsi eventuali delle parti che si ritengono discriminate dalla decisione di un tribunale nazionale?

Risposta data da Viviane Reding a nome della Commissione

Ai sensi della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite (UN) sui diritti dell’infanzia, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutte le situazioni che lo riguardano. Il minore ha il diritto di mantenere relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori, a meno che ciò sia contrario al suo interesse. La valutazione in merito, da condurre caso per caso, è di competenza esclusiva delle autorità giudiziarie.

Nei casi illustrati dall’onorevole parlamentare lo Jugendamt applica il diritto di famiglia tedesco e non il diritto dell’UE. La Commissione non raccoglie dati in merito all’applicazione della normativa nazionale da parte delle autorità nazionali. Il diritto di famiglia dell’UE relativo ai minori si limita alle norme comuni riguardanti la giurisdizione nonché il riconoscimento e l’applicazione delle decisioni giudiziarie pronunciate in un altro Stato membro. Il regolamento (CE) n. 2201/2003(1) («il regolamento Bruxelles IIa») rappresenta il principale strumento giuridico dell’UE in questo settore. Le amministrazioni centrali responsabili dell’applicazione del suddetto regolamento si incontrano periodicamente per esaminarne l’applicazione pratica. In vista di queste riunioni le amministrazioni centrali redigono rapporti d’attività e statistiche relative all’applicazione del regolamento, che la Commissione raccoglie e pubblica nella rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Né il regolamento Bruxelles IIa, né la normativa d’attuazione nazionale attribuiscono allo Jugendamt un ruolo specifico nell’applicazione del richiamato regolamento. La Commissione controlla la corretta applicazione del regolamento Bruxelles IIa negli Stati membri. Qualora lo Jugendamt dovesse applicare il regolamento, la Commissione verificherebbe con attenzione, per ogni singolo caso portato a sua conoscenza, la conformità delle decisioni dello Jugendamt ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea non sembrerebbe disporre delle competenze necessarie per istituire un Ente centrale europeo per il diritto di famiglia, come suggerito dall’onorevole parlamentare.

(1) GU L 338 del 23.12.2003.