Convenzione dell’Aja e ruolo dello Jugendamt (2)

Nella sua risposta all’interrogazione scritta E-0908/10 sul tema in oggetto, la Commissione dichiara che  l’Unione europea “non sembrerebbe disporre delle competenze necessarie per istituire un Ente centrale europeo per il diritto di famiglia”. Non sembrerebbe disporre, o non dispone? La differenza non è solo semantica; l’uso del condizionale potrebbe sottintendere che potrebbe anche disporre delle competenze.  

  1. Chi decide se l’UE dispone o non dispone delle competenze richieste per istituire un Ente centrale europeo per il diritto di famiglia?
  2. Qual è il parere ufficiale del Commissario competente?
  3. La Germania ha dato applicazione al Regolamento (CE) n. 2201/2003?
  4. Data la diversità del diritto di famiglia nei vari Paesi e considerato il numero dei casi conflittuali tra coniugi di nazionalità diversa entrambi appartenenti all’Unione europea, non considera utile ed opportuno il monitoraggio di questi casi fatto a livello centrale e con la preoccupazione di tutelare i diritti dei minori?`
  5. Quali sono gli Stati che non hanno ancora applicato il Regolamento Bruxelles lla?

 

Risposta data da Viviane Reding a nome della Commissione

Le competenze dell’Unione europea e delle sue istituzioni sono stabilite dal trattato sull’Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ai sensi delle disposizioni dei trattati, l’Unione europea e le sue istituzioni non dispongono delle competenze necessarie per istituire un Ente centrale europeo per il diritto di famiglia. Il regolamento (CE) n. 2201/2003(1) (regolamento Bruxelles II bis) è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, compresa la Germania, dal 1o marzo 2005. È compito della Commissione controllare che gli Stati membri applichino correttamente il regolamento Bruxelles II bis. Nei casi segnalati dall’onorevole parlamentare, peraltro, lo Jugendamt non applica il regolamento Bruxelles II bis, ma il diritto di famiglia tedesco. L’Unione europea non dispone, ovviamente, di competenze di controllo in tal senso. La Commissione ribadisce, però, che va prestata la massima attenzione all’interesse preminente del fanciullo in tutte le azioni relative ai minori.

(1) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.