CONTRAFFAZIONE E MADE IN ITALY

E’
recente la denuncia della Coldiretti italiana : Danno economico e di immagine
incalcolabile. Si tratta di una contraffazione che costa all’Italia 300 mila
posti di lavoro, dichiara “Il Velino”/AGV News-Roma del 25 febbraio. “Le
confezioni scoperte in Gran Bretagna – sottolinea la Coldiretti – che promettono
di ottenere una mozzarella in appena 30 muniti e gli altri formaggi italiani in
appena due mesi, contengono recipienti, colini, garze, termometri, piccole
presse, oltre a lipasi (l’enzima in grado di effettuare l’idrolisi dei
lipidi)  ed altre polveri. La garanzia di
ottenere prodotti caseari ben identificati, che sono una chiara contraffazione
dei celebri formaggi italiani, rappresenta una truffa ed un reato rispetto alle
normative esistenti in proposito.

 

La
Commissione

 

1.    Non
ha niente da dire contro queste manipolazioni truffaldine?

2.    Non
ritiene che queste confezionime3ttono a rischio la credibilità di prodotti
divenuti simbolo del Made in Italy di qualità, grazie al lavoro di intere
generazioni di allevatori e casari impegnati a rispettare rigorosi
disciplinari?

3.    Chi
garantisce la sicurezza alimentare offerta a da queste confezioni?

4.    Come
si concilia la denominazione d’origine che il prodotto  finale di queste confezioni?

Cosa intende fare contro questa contraffazione?

IT

E-002729/2014

Risposta
di Tonio Borg

a nome
della Commissione

(28.4.2014)  

 

 

1.  La Commissione è
consapevole dell’esistenza di kit per la produzione di determinati formaggi.

 

2. Il regolamento (UE)
n. 1151/2012
[1] disciplina l’identificazione e la
protezione delle denominazioni e dei termini utilizzati per descrivere i
prodotti agricoli. Di conseguenza la denominazione di origine protetta (DOP) o
l’indicazione geografica protetta (IGP) sono protette contro qualsiasi
usurpazione e qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore
quanto alla vera origine del prodotto.

 

3.  A norma del
regolamento (CE) n. 178/2002
[2], gli operatori del settore in
tutte le fasi della filiera alimentare devono garantire che gli alimenti o i
mangimi soddisfino le prescrizioni della legislazione alimentare. Le norme
relative alla filiera alimentare si applicano anche ai mangimi e alimenti
ordinati a distanza, ad esempio tramite Internet, e consegnati al consumatore.

     Gli Stati membri
sono tenuti ad istituire un sistema di controlli ufficiali per verificare che
le norme in materia siano rispettate.

 

4.  I prodotti finali
ottenuti con tali kit non possono essere considerati prodotti cui si applica
una “denominazione d’origine”. La DOP e l’IGP possono essere usate solo in
riferimento a prodotti ottenuti rispettando le pertinenti specifiche.

 

5.  La Commissione ha
intrapreso iniziative volte a rafforzare la capacità dell’intero sistema di
controllo dell’UE per combattere le frodi alimentari. In particolare, la Commissione ha
istituito una rete di punti di contatto nazionali per lo scambio di
informazioni e per agevolare la cooperazione amministrativa in caso di
violazioni transfrontaliere.

 



[1]
    Regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1)

[2]
    Regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1)