Negli Stati membri esistono aziende che sono proprietarie di tecnologie critiche per la sicurezza dello Stato. Si presume che la proprietà pubblica di queste aziende sia una garanzia per l’utilizzo corretto, controllato e lecito di tali tecnologie, che in mani sbagliate potrebbero diventare pericolose. Per le ragioni più diverse può succedere che queste imprese vengano acquistate da soggetti giuridici che sono un paravento di organizzazioni criminali o addirittura terroristiche.
La Commissione
- può dirci se esiste un controllo, e da parte di chi, sul passaggio di proprietà di queste imprese “sensibili”?
- In caso negativo, non ritiene opportuno proporre una regolamentazione comune che vincoli il passaggio di proprietà a controlli appropriati sulla natura e qualità delle eventuali imprese acquirenti, e in particolare sulla “buona condotta” dei suoi azionisti?
- Possiede un elenco delle imprese europee che detengono tecnologie sensibili di sicurezza?
Risposta data dal commissario Malmström a nome della Commissione | |
Per quanto riguarda il commercio di prodotti o tecnologie sensibili con acquirenti di paesi terzi, a livello sia nazionale che di Unione europea, esiste una legislazione piuttosto dettagliata sul controllo dell’esportazione di tali prodotti a doppio uso. Per quanto concerne i controlli sui trasferimenti di proprietà di imprese, non esiste attualmente un quadro legislativo o una prassi sistematica per tali misure in tutti gli Stati membri. Alcuni di essi, tuttavia, hanno istituito regimi che prevedono meccanismi di controllo sugli investimenti esteri, che nella fattispecie si applicano nei settori della difesa e della sicurezza. Quando tali controlli sui trasferimenti specifici della proprietà vengono effettuati, ciò non sempre avviene a causa della sensibilità delle tecnologie che tali aziende detengono. In alcuni casi i governi nazionali hanno un interesse politico nell’esercitare una forma di controllo sulle imprese dovuta alla sensibilità di tali aziende per l’economia nazionale o la base industriale nei settori della difesa e della sicurezza. In altri casi, le autorità hanno necessità di effettuare controlli sui flussi finanziari al fine di determinare attività criminali come il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro sporco. Tuttavia, regimi o prassi nazionali che prevedono controlli sul trasferimento della proprietà devono essere conformi con i diritti fondamentali garantiti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU), e in particolare con la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento. Qualunque deroga a queste libertà basilari può essere giustificata in base alle eccezioni previste dal trattato (moralità pubblica, ordine pubblico, salute, difesa, ecc.) o alla protezione degli interessi di sicurezza fondamentali degli Stati membri a norma dell’articolo 346 del TFEU. L’assunzione di criteri comuni obiettivi per valutare «la natura e la qualità» delle aziende che operano questo tipo di acquisti e i loro azionisti potrebbe sicuramente essere utile ma difficile da realizzare. Non si dispone di un elenco sistematico delle imprese europee che detengono rilevanti tecnologie in materia di sicurezza. La portata e l’entità di questo elenco dipenderebbe ampiamente dalla definizione di «tecnologie sensibili con implicazioni di sicurezza». Tuttavia, alcune attività della Commissione da essa finanziate, ad esempio nell’ambito del contesto del 7° programma quadro, hanno contribuito alla redazione di una mappa del settore connesso alla tecnologia della sicurezza, prestando particolare attenzione, ad esempio, alla questione della competitività dell’industria della sicurezza nel territorio dell’UE. |