AGROFARMACI ED INTEGRAZIONE EUROPEA

Numerosi
coltivatori all’interno dell’Unione Europea fanno ricorso all’uso di
Agrofarmaci per le proprie coltivazioni. Tuttavia la legislazione comunitaria
sul tema non è molto chiara e gli Stati Membri applicano in maniera
indipendente e molto diversificata le proprie norme. In Francia l’impiego di
sostanze attive e di agrofarmaci per sostenere le coltivazioni è consentito ed
è facile ricevere permessi, ad esempio. In Italia, invece, è molto complesso
ottenere dagli enti incaricati l’autorizzazione all’uso di agrofarmaci: i tempi
sono lunghi e a volte l’autorizzazione è addirittura negata. Le norme nell’uso
di prodotti fitosanitari sono determinate da direttive europee che però, come
appare nei due casi appena confrontati, sono applicate in maniera profondamente
differente, se non contrastante.

 

La
Commissione

 

1.    Come
ha deciso di regolamentare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari all’interno
della Comunità Europea?

2.    Quali
strumenti utilizza per favorire la ricerca e lo sviluppo di agrofarmaci che
abbiano il minore impatto possibile sull’ambiente?

3.    Non
ritiene necessario armonizzare le normative europee sul tema, utilizzando
strumenti legislativi che possano garantire l’uniformità di trattamento in
tutti gli Stati Membri?

4.    Posto
che se i prodotti fitosanitari sono in linea con le politiche ambientali
dell’UE, costituiscono uno strumento positivo per l’agricoltura per tutelarsi
da catastrofi e malattie, per offrire ai consumatori europei un prodotto
migliore, non ritiene di dover incoraggiare l’utilizzo di agrofarmaci quando
questi sono in linea con la tutela del prodotto e la salute del consumatore?


IT

E-013966/2013

Risposta di Tonio Borg

a nome della Commissione

(4.2.2014)
   

 

 

La valutazione e la
commercializzazione dei prodotti fitosanitari sono disciplinate dal regolamento
(CE) n. 1107/2009[1]
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

 

Esso prevede principi uniformi da
applicarsi a cura degli Stati membri all’atto di valutare le domande di
autorizzazione di prodotti fitosanitari e stabilisce scadenze rigorose e
vincolanti in tale processo.

 

Detto regolamento, unitamente alla
direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi,
offre uno strumentario armonizzato al fine di assicurare la produzione di un
quantitativo sufficiente di alimenti di qualità elevata a un prezzo abbordabile
e nel rispetto di standard di sicurezza elevati in materia di salute umana e
animale e di ambiente, ad esempio:

 

           l’obbligo
di applicare le regole generali di difesa fitosanitaria integrata (Integrated
Pest Management – IPM) dall’inizio di quest’anno, il che garantisce che le
misure fitosanitarie vengano applicate tenendo conto dell’effetto auspicato ed
abbiano un impatto minimo;

 

          un
sistema di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni che crea condizioni di
maggiore equità per gli operatori commerciali attivi nella filiera alimentare e

 

          l’inserimento
nel settimo programma d’azione sull’ambiente (PAA) di attività di ricerca
finalizzate ad individuare metodi più moderni di protezione delle piante.

 



[1]
    GU 
L 309 del 24.11.2009, pag. 1.