Aggiornamento obbligatorio avvocati

Nel 2008 il Consiglio Nazionale Forense italiano ha istituito l’aggiornamento obbligatorio della formazione per 200 mila avvocati, sul modello di altri ordini professionali. L’aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi che rilasciano, previa approvazione da parte di una commissione dello stesso Consiglio, un “credito” ogni ora. Ogni iscritto all’ordine ha l’obbligo di ottenere 90 crediti ogni tre anni.

Questa norma ha generato perplessità, sia per gli avvocati, che per il cittadino-cliente: in primo luogo si è venuto a creare un “mercato della formazione” poiché è andata creandosi una serie di convegni a pagamento, che offrono un numero elevato di crediti.

Questo non comporterebbe problemi se ciò garantisse un miglior servizio al cliente; ma vi sono dubbi che ciò avvenga. Stando ad Altroconsumo, infatti, il cittadino avrebbe maggiori benefici ad essere adeguatamente informato circa i costi e i rischi reali di una causa, anziché conoscere l’accumulo dei crediti basato su tale meccanismo.

 Chiede alla commissione se:  

1. tale obbligatorietà è presente in altri Paesi dell’Unione;

2. si ha avuto riscontro di una effettiva utilità di tale sistema per la formazione continua dei professionisti;

3. fosse possibile instaurare un organismo che uniformi il costo di tali corsi (basandolo sul numero di crediti) e la loro efficacia.

 

Risposta data da Charlie McCreevy a nome della Commissione

Secondo l’articolo 150 del trattato CE, la formazione professionale è di competenza degli Stati membri. Pertanto, la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(1) si limita a segnalare, nel considerando 39, che spetta agli Stati membri stabilire le modalità della formazione continua. Tale formazione riguarda l’esercizio della professione all’interno di uno Stato membro e non l’accesso alla professione in un altro Stato membro mediante il riconoscimento dei diplomi contemplato dalla direttiva in parola. Non riguarda neanche il riconoscimento dei titoli professionali previsto dalle due direttive specifiche applicabili agli avvocati(2).

La Commissione non è a conoscenza delle esigenze imposte negli altri Stati membri in materia di formazione professionale continua, né dell’efficacia di questo tipo di formazione.

 

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(1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005).
(2) Direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 77 del 14.3.98, pag. 36) e direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.77).