Trasporto illegale di animali

Considerato che si calcola che in Europa ci sia un traffico illegale di centinaia di migliaia di animali vivi destinati alla macellazione, che anche per le importazioni ufficiali in troppe occasioni non si rispettano le normative europee, sia per il trasporto, che per la macellazione (infatti per i cavalli le regole comunitarie impongo box singoli, soste, acqua e cibo),

considerato che le sevizie inflitte agli animali hanno gravi ripercussioni anche sulla salute dei consumatori i quali continuano ad ignorare la provenienza effettiva delle carni da loro consumate,

tenuto conto del video-denuncia delle associazioni animaliste LAV legato ad una campagna internazionale dell’organizzazione “Handle with care” che non lascia dubbi sulle sevizie e violenze, in spregio alla legge comunitaria, che tanti trasportatori compiono,

interroga la Commissione per sapere se

1.      ha preso  visione del video,

2.      non considera opportuno invitare gli Stati membri ad un vero e severo controllo sul trasporto degli animali da carne, con una particolare attenzione per le frontiere interne ed esterne all’Unione europea,

3.      non ritiene utile proporre  una struttura comune (in rete o d’altro tipo) per identificare i colpevoli sia di trasporto illegale di animali vivi, che del trasporto non rispettoso delle norme comunitarie?

4.      è disposta a proporre una licenza europea per i trasportatori di animali vivi all’interno dell’Unione,

5.      è disponibile ad emanare un regolamento che nel caso di infrazioni alle leggi comunitarie impedisca ai trasportatori giudicati colpevoli di poter effettuare trasporti fuori dallo stato di appartenenza,

6.      può predisporre una campagna di informazione presso le associazioni dei consumatori , gli esercenti di carne e i macelli, per verificare la provenienza delle carni e degli animali vivi.

 

 

E-0979/08IT

Risposta di Androulla Vassiliou

in nome della Commissione(22.4.2008)  

La Commissione è al corrente di questa campagna e in particolare del video presentato dalla  LAV. La Commissione nota che detto video evidenzia diverse violazioni della legislazione dell’UE sui trasporti degli animali, violazioni affatto inaccettabili. La Commissione sta indagando i fatti di concerto con le autorità interessate. La Commissione condivide il parere dell’Onorevole deputato quanto alla necessità di una migliore applicazione della legislazione in materia di trasporto degli animali. Sugli Stati membri ricade la responsabilità primaria di far rispettare la legislazione dell’UE in questo ambito e la Commissione ha ripetutamente ribadito la necessità di controlli più frequenti e più rigorosi. Al proposito l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005[1] stabilisce misure più rigorose in particolare per quanto concerne i punti di uscita e i posti di ispezione frontalieri della Comunità nei quali vanno effettuati controlli conformemente al disposto dell’articolo 21 del regolamento. La Commissione continua inoltre  ad effettuare ispezioni regolari negli Stati membri per assicurare che questi si attengano ai loro obblighi. Per il momento nella normativa UE in materia di trasporto degli animali non è prevista la redazione di una “lista nera” su scala UE di trasportatori che si siano macchiati di violazioni gravi o ripetute. Tuttavia, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento ciascuno Stato membro ha istituito un punto di contatto in relazione al trasporto degli animali tramite il quale è possibile comunicare le informazioni pertinenti su base bilaterale o multilaterale. L’istituzione di un sistema UE di liste nere per i trasportatori potrebbe essere contemplata in vista di strumenti legislativi futuri. Un sistema di autorizzazione dei trasportatori è stato introdotto per la prima volta dalla direttiva 95/29/CE[2] ed è stato rafforzato dal regolamento (CE) n. 1/2005. L’attuale sistema prescrive in particolare che i trasportatori dimostrino di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriati tali da consentire loro di conformarsi al regolamento. Essi non devono inoltre avere trascorsi di gravi violazioni della normativa comunitaria e/o della legislazione nazionale in materia di protezione degli animali nell’ultimo triennio. Ai trasportatori che fanno viaggi di più di otto ore si applicano condizioni addizionali come, ad esempio, certificati di idoneità per i conducenti, omologazione dei veicoli, sistemi per registrare i movimenti dei veicoli e piani di emergenza in caso di emergenza.  Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 del regolamento. Inoltre, come stabilito all’articolo 26, paragrafo 4 del regolamento, in caso di violazione le autorità competenti adottano misure specifiche nei confronti del trasportatore richiedendo, ad esempio, controlli addizionali al momento del carico degli animali ovvero la sospensione o revoca dell’autorizzazione del trasportatore. Gli Stati membri dispongono oggi di sufficienti poteri per agire in modo da adottare misure proporzionate e dissuasive avverso ai contravventori. In seguito all’adozione del Programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010[3] e delle conclusioni del Consiglio del 2007 in materia di etichettatura e benessere degli animali, la Commissione ha affidato in appalto uno studio specifico sulla questione. Lo studio dovrebbe essere completato alla fine del 2008. Sulla base dei suoi risultati la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento una relazione sul benessere degli animali e l’etichettatura in cui esaminerà in particolare le migliori strategie per sensibilizzare i consumatori alle problematiche del benessere degli animali. 


[1]     Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, GU L 3 del 5.1.2005.

[2]     Direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, GU L 148 del 30.6.1995.

[3]     COM(2006) 13 def.