TELEFONI ITALIANI E ROAMING SLOVENO

Alcuni cittadini residenti in
Friuli Venezia-Giulia denunciano una situazione problematica per la telefonia
mobile: infatti, nelle zone di confine con la Slovenia, i cellulari
italiani finiscono per andare in “roaming involontario”, ovvero si
allacciano alla rete dei gestori telefonici sloveni, causando spese pazze e
impossibilità di utilizzo per gli utenti friulani. Questo accade perché in
Slovenia le antenne telefoniche sono più potenti di quelle italiane, avendo
limiti di potenza inferiori e di conseguenza segnali più potenti che arrivano
facilmente oltre confine a coprire la rete telefonica italiana, il che porta ad
aumenti di bolletta esagerati per gli utenti in questione.

Può la Commissione rispondere
ai seguenti quesiti:

1.    cosa
aspetta ad eliminare il roaming all’interno dell’Unione europea, come da tempo
auspicato dal Commissario Kroes?

2.    Non
ritiene che la potenza eccessiva dei ripetitori sloveni possa causare rischi
per la salute dei cittadini sloveni e degli Stati confinanti?

3.    Quali
soluzioni propone per ovviare a questo e ad altri problemi di chi risiede lungo
i confini degli Stati membri?


IT

E-000376/2014

Risposta di Neelie Kroes

a nome della Commissione

(5.3.2014) 

Le spese di roaming costituiscono
un chiaro esempio dell’assenza di un mercato unico nel settore delle
comunicazioni elettroniche e per questo motivo la proposta della Commissione di
regolamento che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle
comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso
(COM(2013) 627) affronta la questione del roaming per eliminarne
gradualmente i sovrapprezzi nell’Unione europea. Il vigente
regolamento (UE) n. 531/2012 sul roaming contiene inoltre obblighi
specifici di monitoraggio e di informazione dei consumatori sui modi per
evitare il roaming involontario nelle zone frontaliere. In particolare, i
fornitori di roaming sono tenuti ad adottare misure ragionevoli per proteggere
i propri clienti dai costi di roaming per accesso involontario a servizi di
roaming mentre si trovano nello Stato membro in cui risiedono.

 

Spetta alle autorità nazionali di
regolamentazione vigilare sul roaming involontario che non è stato tuttavia
considerato un problema significativo in una recente relazione dell’associazione
delle autorità nazionali di regolamentazione, BEREC[1]. Secondo tale
relazione, i fornitori di comunicazioni elettroniche hanno adottato diversi
meccanismi volti a risolvere la questione del roaming involontario. Oltre alle
informazioni in linea, essi di norma adottano misure volte a garantire che i
consumatori siano informati circa eventuali problemi specifici: in alcuni casi gli
operatori offrono tariffe specifiche per i paesi limitrofi, in altri casi gli
operatori hanno invece migliorato la copertura di rete proprio per evitare il
roaming involontario.

 

Va infine osservato che i limiti
sloveni di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici sembrano
conformi a quanto prescritto nella raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE
relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici; la
Commissione non è a conoscenza di violazioni a tali limiti
nazionali sulle frontiere.



[1]
    BEREC International Roaming Compliance
Report (Relazione del BEREC sulla conformità in tema di roaming internazionale)
– BoR (13) 126.