SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI NELL’AREA DI PORTO MARGHERA

Cristiana Muscardini (PPE), Gianluca Susta (S&D), Niccolò Rinaldi
(ALDE), Roberta Angelilli (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Oreste Rossi (EFD),
Lara Comi (PPE), Salvatore Iacolino (PPE), Andrea Zanoni (ALDE), Sergio Paolo
Francesco Silvestris (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Giovanni La Via (PPE), Antonio Cancian
(PPE), Alfredo Pallone (PPE), Sonia Alfano (ALDE), Mara Bizzotto (EFD), Mario
Mauro (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Erminia Mazzoni (PPE) e Salvatore
Tatarella (PPE)

Nel 2001 nell’area di Porto Marghera si è proceduto alla
demolizione e alla conseguente bonifica di un impianto per la produzione di
acido fosforico, attivo fino al 1994. Circa 500 tonnellate di materiali vari,
contaminati da radionuclidi di origine naturale, sono stati raccolti in
67 contenitori del tipo “Casagrande”, temporaneamente depositati in una zona
delimitata dell’area portuale, in attesa di essere smaltiti.

Tuttavia lo smaltimento non è ancora avvenuto.

 

Le difficoltà che hanno impedito fino ad ora la soluzione
del problema sono relative all’apparente impossibilità, da parte delle autorità
competenti italiane,  di  individuare la corretta
normativa di riferimento per il loro smaltimento, e cioè
se si debba applicare la  normativa in
materia di rifiuti (visto che i radionuclidi 
sono di origine naturale e non sono stati trattati per le loro proprietà
radioattive, fissili o fertili)   o  normativa
in materia di radioprotezione.

 

Nel frattempo la popolazione locale si trova
esposta ad una situazione di potenziale grave rischio ambientale con possibili
conseguenze sulla salute.

 

 

Pertanto si chiede alla Commissione :

 

1.    Se le autorità italiane hanno informato la Commissione sulla
situazione descritta e richiesto un parere circa quale normativa si debba
applicare ?

 

2.    Quale sia il parere della Commissione su
quanto segue:

i materiali raccolti nei contenitori
“Casagrande” dichiarati come rifiuti, non provenienti da pratiche ma dalla
dismissione di un impianto per la produzione di acido fosforico, sono assoggettabili
alla Direttiva sui Rifiuti 2008/98/CE e al Regolamento 2006/1013/CE, seppure
nel rispetto della normativa Euratom ai fini della protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione,

oppure alla Direttiva 1996/29/Euratom ?

IT

E-007849/2012

Risposta di
Günther Oettinger

a nome della
Commissione

(23.10.2012)

 

 

1. La Commissione non è a
conoscenza della situazione sopra descritta.

 

2. Le disposizioni del
titolo VII della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio[1]
si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di
radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei
lavoratori o di singole persone, che non può essere trascurato dal punto di
vista della radioprotezione. Le disposizioni del titolo VII inoltre
prevedono che gli Stati membri garantiscano l’individuazione, mediante indagini
o con qualsiasi altro mezzo appropriato, delle attività lavorative che possono
costituire oggetto di preoccupazione[2].
Qualora gli Stati membri dichiarassero che un’attività lavorativa, in
questo caso la produzione di acido fosforico, desta preoccupazione e che l’esposizione
a sorgenti di radiazioni naturali dovute all’attività lavorativa in questione
richiede attenzione e deve essere oggetto di controlli[3],
si applicherebbe l’articolo 41 della direttiva[4].
Pertanto, nella situazione cui si riferiscono gli onorevoli parlamentari, la
direttiva 96/29/Euratom del Consiglio si applicherebbe qualora l’Italia
avesse individuato l’attività lavorativa che desta preoccupazione e avesse
presentato la dichiarazione di cui sopra. In tal caso sarebbe altresì
applicabile la direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario
per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi[5]
sempreché i rifiuti in questione non rientrino nell’ambito di applicazione
della direttiva 2006/21/CE[6]
che non disciplina aspetti specifici riguardanti la radioattività.

 

Le spedizioni di residui
radioattivi, di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom[7]
del Consiglio, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

 

Inoltre le disposizioni della
direttiva 2008/98/CE[8]
non sono applicabili ai rifiuti radioattivi poiché l’articolo 2, paragrafo 1,
lettera d) prevede l’esclusione di detti rifiuti dal campo di applicazione
della direttiva.

 



[1]     GU L 159
del 29.6.1996, pag. 1.

[2]     Articolo
40, paragrafo 1.

[3]     Articolo
40, paragrafo 3.

[4]     L’articolo
41 prevede quanto segue: “Per ogni attività lavorativa individuata dagli
Stati membri, questi esigono l’attuazione di un adeguato dispositivo di
sorveglianza delle esposizioni e, a seconda dei casi: a) l’attuazione di azioni
correttive destinate a ridurre le esposizioni, conformemente al titolo IX, in
tutto o in parte; b) l’esecuzione di misure di radioprotezione conformemente ai
titoli III, IV, V, VI e VIII, in tutto o in parte.”.

[5]     GU L 199
del 2.8.2011, pag. 1.

[6]     Direttiva
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, GU L
102 dell’11.4.2006.

[7]     Direttiva
2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito. Questa direttiva ha abrogato la direttiva 92/3/Euratom
del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo
delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa,
GU L 35.

[8]     Direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti, GU L 312 del 22.11.2008.