SISTEMA DI ETICHETTATURA PER I PRODOTTI COSMETICI

La
direttiva 76/768/CEE del Consiglio vieta l’immissione sul mercato, a partire
dall’11 marzo 2013, di prodotti cosmetici testati su animali o contenenti
ingredienti testati su animali.

Da questa
data in avanti, i prodotti delle aziende che operano esclusivamente all’interno
dell’UE non potranno in alcun caso essere testati su animali, mentre alcune
multinazionali del settore cosmetico potranno decidere di sottoporre i prodotti
destinati ad altri mercati a sperimentazione animale al di fuori dell’UE.

Può la Commissione dire:

1.    se intende introdurre un sistema di etichettatura
per i prodotti cosmetici che consenta alle aziende che non ricorrono,
direttamente o indirettamente, alla sperimentazione animale, ovunque nel mondo,
di distinguersi dalle aziende che continueranno a testare ingredienti e
prodotti cosmetici su animali al di fuori dell’UE dopo l’introduzione della
scadenza del 2013;

2.    come intende la Commissione monitorare
l’introduzione di prodotti e ingredienti cosmetici utilizzati per la prima
volta nell’UE dopo l’11 marzo 2013, così da garantire che non siano stati
testati su animali al di fuori dell’UE dopo la scadenza del 2013?


E-009049/2012

Risposta di Maroš Šefčovič

a nome della Commissione

(14.11.2012) 

 

 

1. L‘articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Cosmetici[1]
prevede la possibilità di rivendicare su un prodotto cosmetico che quest’ultimo
è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale. Tale
disposizione non fa distinzione tra i test condotti all’interno o all’esterno
dell’UE ed è stata mantenuta nell’articolo 20 del regolamento sui cosmetici[2].
La Commissione
ha emanato linee guida sull’uso delle indicazioni facenti riferimento
all’assenza di prove su animali[3]. La Commissione non
ritiene pertanto necessario introdurre requisiti addizionali in tema di
etichettatura per quanto concerne la sperimentazione animale.

 

2. Conformemente
all’articolo 22 del regolamento sui cosmetici la sorveglianza del mercato
incombe agli Stati membri che sono tenuti a dotare le autorità preposte alla
sorveglianza del mercato dei poteri, delle risorse e delle conoscenze
necessarie per espletare adeguatamente i loro compiti. Lo strumento principale
per verificare se un prodotto cosmetico o i suoi ingredienti siano stati
oggetto o meno di sperimentazione animale onde accertare se soddisfi i
requisiti sui cosmetici è costituito dalla documentazione informativa sul
prodotto.

 

La cooperazione
tra gli Stati membri in tema di sorveglianza del mercato è in generale promossa
dalla Commissione per il tramite della Piattaforma delle autorità preposte alla
sorveglianza del mercato dei prodotti cosmetici (PEMSAC).



[1]     Direttiva
del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del
27.9.1976, pag. 169.

[2]     Regolamento
(CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pagg. 59-209.

[3]     Raccomandazione
della Commissione del 7 giugno 2006 che stabilisce linee guida sull’uso di
dichiarazioni relative all’assenza di sperimentazioni animali, ai sensi della
direttiva 76/768/CEE del Consiglio, (2006/406/CE).